Modifiche al fondo di solidarietà comunale 2026
La Legge di bilancio 2026 prevede all'art. 1 commi 680 e 681 un aumento del fondo di solidarietà comunale, a seguito di un laborioso calcolo conseguente l'esclusione del Comune di Roma dal riparto del fondo di solidarietà stesso.
La norma prevede l’aumento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, per 15,1 milioni circa per il 2026, 5,1 milioni circa per il 2027, 0,3 milioni circa per il 2028 e 0,1 milioni circa a decorrere dal 2029. L’ aumento è finalizzato in parte a incrementare di 110.000 euro annui a decorrere dal 2026 la quota ristorativa del Fondo, per esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni, ed in parte ad incrementare la quota “tradizionale” del Fondo, di 15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027 e 200.000 euro per il 2028, per compensare in parte gli effetti derivati dall’esclusione di Roma Capitale delle modalità di riparto della quota storica e perequativa del Fondo.
Il comma dispone infatti l’esclusione, a decorrere dal 2026, del comune di Roma Capitale dall’applicazione delle modalità di riparto della quota storica e di quella perequativa del Fondo di solidarietà comunale (basata sulla differenza tra i fabbisogni standard di ciascun Comune e la relativa capacità fiscale), e la definizione di importi fissi di contribuzione a carico di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà comunale.
La fuoriuscita del comune di Roma Capitale dalle ordinarie modalità di riparto comporterebbe nel triennio 2026-2028 una diminuzione delle risorse a disposizione del Fondo per la perequazione “orizzontale”, in quanto il comune di Roma verserebbe un contributo fisso (pari a 79,6 milioni per il 2026, 69,6 milioni per il 2027 e 57,6 milioni annui a decorrere dal 2028) inferiore al contributo che dovrebbe versare a legislazione vigente. Tale effetto viene parzialmente compensato con il citato incremento della quota statale nel Fondo disposto alla lettera b). A decorrere dal 2029, la Relazione tecnica rileva un complessivo aumento delle risorse a disposizione degli altri comuni per il riparto delle risorse storiche e perequative, di circa 23 milioni nel 2029 e circa 34 milioni a decorrere dal 2030, in quanto il versamento fisso (57,6 milioni annui) a carico del comune di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà sarebbe superiore a quanto richiesto in applicazione delle vigenti modalità di riparto.
La norma intervenendo sull’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ridefinisce la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a partire dall’anno 2026, rispetto agli importi a legislazione vigente stabiliti dalla precedente legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 753, legge 30 dicembre 2024, n. 207), con un aumento di circa:
▪ 15,11 milioni per il 2026;
▪ 5,11 milioni per il 2027;
▪ 310.000 euro per il 2028;
▪ 110.000 euro a decorrere dall’anno 2029.
Pertanto, il Fondo viene ora rideterminato in 6.887,7 milioni per il 2026, in 6.933,7 milioni per il 2027, in 6.984,9 milioni per il 2028, in 8.260,7 milioni per il 2029, in 8.214,7 milioni per il 2030 e in 8.978,6 milioni annui a decorrere dal 2031.
Inoltre, è modificato l’articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che reca le modalità di ripartizione tra i comuni delle risorse del Fondo. In particolare, le modifiche riguardano:
-la lettera a) del comma 449, che disciplina il riparto della c.d. quota ristorativa, destinata ad assicurare il ristoro ai comuni del minor gettito derivante dalle esenzioni IMU e TASI, introdotte nel 2016 dalla legge n. 208/2015. Si prevede un aumento di tale quota di 110.000 euro a decorrere dal 2026, per esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni, di cui all’allegato alla circolare del 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze. La quota ristorativa, attualmente determinata in 3.753.279.000 euro a decorrere dal 2020, è quindi rideterminata in 3.753.279.000 euro annui dal 2020 al 2025, e in 3.753.389.000 euro a decorrere dal 2026.
- la lettera c) del comma 449, che disciplina il riparto della componente “tradizionale” del Fondo, destinata al riequilibrio delle risorse storiche dei comuni delle regioni a statuto ordinario, anche sulla base di criteri di tipo perequativo. Tale quota, quantificata dalla normativa vigente in 1.885,6 milioni di euro (si veda il box supra), viene incrementata dal comma in esame di 15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027, e 200mila euro per il 2028, ed è ridefinita dunque nei seguenti importi: 1.900,6 milioni per il 2026, 1.890,6 milioni per il 2027, 1.885,8 milioni per il 2028, e torna pari a 1.885,6 milioni a decorrere dal 2029.
Tale aumento è disposto, secondo la Relazione tecnica dell’emendamento del Governo, per compensare parzialmente gli effetti sul triennio 2026-2028 dell’esclusione del comune di Roma Capitale dal riparto della componente perequativa del Fondo.
Viene introdotta una lettera d-terdecies) all’articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, volta ad escludere il comune di Roma dalle modalità di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla lettera c) del citato comma 449.
I minori versamenti da parte del Comune di Roma Capitale nel triennio 2026-2028 non penalizzano, in ogni caso, gli altri Comuni, in quanto compensati, in parte, mediante l’aggiunta di risorse cd. “verticali” dallo Stato (15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027, 0,2 milioni per il 2028), e, in parte, dalla riduzione dei flussi perequativi orizzontali tra i comuni stessi e dalle minori esigenze di “correzione” degli effetti perequativi negativi del comparto conseguenti alla fuoriuscita di Roma dalla perequazione.
Ricordiamo i criteri di determinazione del Fondo di solidarietà 2025