Monetizzazione ferie non godute, parere Aran
ARAN ha risposto (n. 37114/2026) a richiesta di parere utile per tutti il comparti della PA, in materia di monetizzazione ferie non godute.
DOMANDA:
Quali sono i presupposti per la monetizzazione delle ferie maturate e non godute dal personale dirigente e in quali casi essa può essere riconosciuta?
RISPOSTA:
La disciplina contrattuale delle ferie per il personale dirigente, contenuta nell’art. 15, commi 10 e 11, del CCNL Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020, ribadisce il principio secondo cui le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dalla normativa di legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti delle relative disposizioni applicative.
In tale ambito viene richiamata la responsabilità del dirigente nella programmazione e fruizione delle ferie, in coerenza con le esigenze organizzative dell’amministrazione, al fine di evitarne l’accumulo.
Le disposizioni contrattuali rinviano al quadro normativo di riferimento rappresentato dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, che stabilisce il principio generale secondo cui le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale delle pubbliche amministrazioni devono essere obbligatoriamente fruiti e non danno luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Alla luce di tale quadro, la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite può essere riconosciuta esclusivamente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ma nei limiti previsti dalla normativa vigente, e peraltro dovrebbe rappresentare una eccezione atteso che il dirigente, che ha il dovere di fruire delle ferie maturate, dovrà dimostrare che il mancato godimento delle ferie maturate non sia a lui imputabile.