Motivazione ex art. 5 TUSP necessaria anche se l’affidamento di servizio è successivo
La Corte dei Conti Lombardia, nella deliberazione 263/2025/PASP, ha espresso parere non favorevole ad un’operazione di acquisto di partecipazione indiretta, funzionale allo “sviluppo di un gestore integrato di area vasta”, ricordando che l'onere motivazionale ex art. 5 del D.Lgs. 175/2016 è necessario anche se l’affidamento del servizio avviene in momento successivo all’assunzione della qualifica di socio.
In particolare, i Magistrati hanno evidenziato che “l’art. 5, co. 1, TUSP esige la motivazione analitica, tra l’altro, delle ragioni e delle finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.
Anche nel caso del comune … , manca invece, come del resto espressamente riconosciuto nella stessa delibera adottata dall’Ente, qualsiasi elemento di confronto economico rispetto all’ipotesi dell’esternalizzazione e di valutazione comparativa dei costi del servizio che si prevede di gestire in house rispetto ai costi sostenuti con i gestori attuali, o rispetto ai costi stimati di un ipotetico progetto di servizio da porre a base di gara.
La circostanza che l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti non avvenga contestualmente all’acquisizione della partecipazione indiretta … non determina il venir meno dell’onere motivazionale in parola, posto che, come precisato nelle deliberazioni della Sezione da 162 a 214/2025/PASP citate, l’acquisizione è “dichiaratamente preordinata alla razionalizzazione delle gestioni e alla riduzione delle società in house attive nel settore dei rifiuti nell’area metropolitana, con l’implicita ma chiara previsione dell’affidamento del servizio già nel 2026 da parte di diciotto comuni, altri cinque nel 2027, con un «Incremento annuo di 20.000 abitanti serviti» a partire dal 2028 «fino a circa 700.000 abitanti serviti nel 2035»”.
D’altra parte, se così non fosse e il comune non intendesse procedere all’affidamento del servizio di igiene urbana …, l’Ente dovrebbe comunque dare puntuale dimostrazione dei presunti “vantaggi economici e gestionali”, solo genericamente allegati ma in alcun modo comprovati, che deriverebbero dall’acquisizione di una partecipazione indiretta nella società; o sfuggirebbe (come in effetti oggi sfugge) il senso, sostanziale, dell’operazione oggetto di esame”.