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IMU: efficacia della rendita catastale

Con Ordinanza n. 17909 del 04/06/2026, la Suprema Corte ha ribadito, riprendendo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in tema di determinazione della base imponibile ICI, per i fabbricati iscritti in catasto le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dall'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell'anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854);

Tuttavia detta regola generale non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); la riconducibilità dell'errore di fatto all'Ufficio deve risultare «evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio» (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018);

Dunque, le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell'immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass. n. 2771/2021, in motiv; Cass. n.1215/2021, in motiv; Cass. nn. 29683 e 29078 del 2020; Cass. n. 29888/2020; Cass. n. 7745/2019; n. 10126/2019; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018)” (Cass., n. 21909/2024; Cass. n. 22685/2025).

Nel caso analizzato, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza con cui, contrariamente, i giudici di prime cure avevano rigettato l’impugnazione della contribuente avverso l’atto con il quale il L’Ente impositore aveva negato il rimborso del maggior importo corrisposto a titolo di IMU e di TASI per gli anni 2013-2017, a seguito di rideterminazione al ribasso della rendita catastale relativa a due unità immobiliari site nel territorio comunale, effettuata dall’Ufficio a seguito di proposta di rettifica del precedente modello Docfa del 2003, presentata dalla società nel 2018.

Nel primo grado di giudizio, i giudici avevano escluso l’effetto retroattivo dell’attribuzione di una nuova rendita catastale, salvo il caso di variazione, in autotutela, derivante da un errore di fatto compiuto dall’Ufficio. Mentre, il giudice d’appello accoglieva l’istanza di rimborso, affermando che, sebbene il nuovo valore della rendita avesse efficacia solo dal momento della notifica, esso – conformemente all’interpretazione data all’art. 74, comma 1, della l. n. 342/2000 dalla giurisprudenza di legittimità, sin dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 3160/2011- era utilizzabile ai fini del rimborso con riferimento alle annualità ancora “sospese” 2013-2017, ritenendo irrilevante l’argomento speso dall’Ufficio, secondo cui l’Agenzia delle Entrate non aveva agito in autotutela per la correzione del computo metrico contenuto nella Docfa originaria del 2003.

Il Comune, ricorrente in cassazione, ha dedotto la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 74 L. 342/2000 e dell’art. 5 D.L.gs. 504/1992 (attribuzione di efficacia degli atti attributivi e/o modificativi delle rendite catastali in relazione all’adeguamento ICI/IMU).”

L’Ente, nelle proprie motivazioni, ha messo in evidenzia che i giudici di secondo grado avevano omesso l’essenziale considerazione che la variazione della rendita catastale era stata attivata, mediante procedura Docfa, dalla contribuente ai fini della “esatta rappresentazione delle unità immobiliari”, “per errate metrature ed inesatto estimo catastale”, come dichiarato dalla stessa, così denunciando errori di fatto in cui era incorsa nel precedente modello Docfa 2003.

Pertanto, essendo pacifico che la modifica delle rendite non è derivata né da un errore imputabile all’Ufficio né da una variazione sopravvenuta della consistenza e/o destinazione dell’immobile, non ricorrono i presupposti per attribuire efficacia retroattiva alla notifica della nuova rendita effettuata nel 2018.

Oltre tutto, in questa circostanza il contribuente con la presentazione del Docfa nel 2018, e che ha occasionato il controllo dell’Agenzia delle Entrate, non ha fatto riferimento ad alcun mutamento dello stato di fatto dell’immobile in questione, in quanto presentata al solo fine di una “esatta rappresentazione della situazione preesistente”.

I giudici hanno voluto, altresì, sottolineare che “la regola generale dettata dall’art. 5, comma 2, cit., trova applicazione, altresì, con riferimento alle variazioni catastali conseguenti a dichiarazioni presentate con la procedura Docfa, poiché il termine di efficacia delle rendite (così) stabilito è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza (Cass., 7 settembre 2018, n. 21760; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 15 ottobre 2010, n. 21310); - il modus agendi di detta regola generale non comporta alcuna violazione dell'art. 53 Cost., in quanto l'esigenza di tener conto della capacità contributiva non esclude il potere discrezionale del legislatore di fissare un termine di efficacia uguale per tutti i contribuenti, così che la disposizione è essa stessa espressione del principio di uguaglianza, in quanto l'applicazione di un termine differenziato nell'ipotesi di ricorso alla procedura docfa, comporterebbe una discriminazione fra contribuenti (così la giur. appena citata cui adde Cass., 24 marzo 2023, n. 8550, cit.)” (Cass. n. 22685/2025 cit.).

E' evidente che nella sentenza impugnata si sia dato per scontato che l’errore sul calcolo della rendita dovesse essere emendato con efficacia retroattiva, a prescindere dalla sua imputabilità all’Ufficio, nel caso di specie indimostrata e nemmeno dedotta, anzi esclusa dalla stessa controricorrente, laddove ha attribuito l’errore alla precedente proprietaria del bene.