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Mutamento del valore dell’area fabbricabile e dichiarazione IMU

Con Sentenza n. 13662 del 11 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (in tema di ICI) e dall’art. 13, comma 12– ter, d.l. n. 201/2011 (in tema di IMU e successivamente ribadito dall’art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella rideterminazione, ad opera dell’ente territoriale, della base imponibile per effetto del mutamento del valore dell’area fabbricabile derivante dalla nuova stima operata ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997».

Oggetto della controversia in esame è l’avviso di accertamento con cui l’Ente impositore aveva contestato una maggiore ICI per l’anno 2010, in relazione all’area fabbricabile accertata in capo ad una società, per l’omessa dichiarazione.

I giudici analizzando il caso, hanno ricordato che l’obbligo dichiarativo ai fini ICI è stato, in generale, soppresso dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 174, della legge n. 296/2006), ma resta fermo «nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».

Dunque, in seguito all'informatizzazione del catasto, resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato, per gli anni 2008 e seguenti, alla dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, d.lgs. 504/1992, per l’appunto, soppressa dall'art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 citato, tranne che nei casi previsti dal secondo e ultimo periodo di tale norma, concernenti gli elementi da cui derivi una riduzione di imposta e a quelli, rilevanti ai fini d'imposta, che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (cfr., tra le tante, Cass. n. 24333/2025; Cass. n. 20353/2024; Cass. n. 19684/2024; Cass. n. 2321/2023).

Resta fermo il principio secondo cui la «La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta», come stabilito dall’art. 10, comma 4, seconda parte, d.lgs. n. 504/1992.

La contestazione dell’Ente era fondata principalmente sull’obbligo dichiarativo, che ricorreva per denunciare il valore delle aree fabbricabili, che non era mai stato indicato dalla contribuente, precisando, quindi, che «[…] la dedotta mancata dichiarazione riguarda il valore di mercato delle aree fabbricabili e non già la situazione di incerta determinazione delle aree». In tali termini, la contestazione dell’ente impositore riguardava l’omessa dichiarazione (comprensiva, come tale, anche) del valore dei beni.

Nel caso di specie, i giudici hanno evidenziato che non è chiaro, né stato precisato cosa si sia inteso per conoscenza della «situazione», vale a dire se via sia stato mutamento delle condizioni di tassabilità e se esse siano dipese da una trasformazione urbanistica dell’area o da un mero adeguamento di valore della stessa.

La Corte, nel caso analizzato, ha chiarito che in entrambi casi, nessuna dichiarazione incombeva alla società.

Ed infatti, nelle motivazioni si legge:

" ove si fosse trattato del mutamento del solo il valore dei beni assegnato dal Comune, detta circostanza non comportava la necessità di alcuna dichiarazione, poiché con esso non è stata modificata la natura del bene, né vi stato un cambiamento dei suoi dati o dei suoi elementi strutturali, intesi nella loro funzione identificativa, caratterizzante l’unità immobiliare, essendo stato variato solo il suo valore venale sulla scorta di una sua rideterminazione eseguita dall’ente in base ad una nuova stima adottata nell’esercizio della potestà contemplata dall’art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 446/1997.

Con la conseguenza che detto mutamento, ferma la non necessità della dichiarazione per non essere mutate le condizioni di tassabilità del bene nel senso sopra considerato, legittimava il Comune ad emettere solo un accertamento sulla congruità dell’imposta versata dalla contribuente, non certo una contestazione di omessa dichiarazione, come, invece, avvenuto nella specie.

Qualora, invece, fosse mutata la destinazione urbanistica del bene, nemmeno occorreva la dichiarazione da parte della contribuente, dovendo darsi seguito al principio di diritto, di recente, affermato da questa Corte, secondo cui «l’onere dichiarativo della variazione degli elementi di imposizione previsto dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Ici) e, nell’IMU, dall’art. 13 comma 12 – ter, d.l. n. 201 del 2011, art. 13 (e successivamente imposto dall’art. 1, comma 769, legge 27 dicembre 2019, n. 160) non sussiste nell’ipotesi in cui la variazione consista nella sopravvenuta trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore» (v. Cass. n. 26921/2025).

Rinviando sul punto ai contenuti di tale pronuncia, va allora ribadito che, alla luce del precetto di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 212/2000, la ratio della soppressione dell’obbligo dichiarativo prevista dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 (secondo cui resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico), va individuata nell’irrilevanza della dichiarazione non solo tutte le volte in cui il dato imponibile da dichiarare sia comunque conoscibile attraverso le procedure telematiche, ma anche altresì in tutte le ipotesi in cui il dato imponibile sia già nella conoscenza qualificata dell’ente impositore in ragione dell’esercizio della propria attività amministrativa, anche per finalità non strettamente tributarie (v. sul punto anche Cass. n. 8280/2025)".