Mutui per estinguere mutui
La Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato la CIRCOLARE N. 1308/2025 “Condizioni generali per l’accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni, ai sensi dell’art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore di comuni, province e città metropolitane, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448”.
Si tratta della possibilità di estinguere mutui precedentemente assunti con contrazione di nuovi mutui. Nel prospetto degli equilibri di bilancio si utilizza la voce M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti.
L’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) in tema di finanza degli enti territoriali, al fine di contenere il costo dell’indebitamento, ha previsto la POSSIBILITÀ PER GLI ENTI DI CONVERTIRE I MUTUI CONTRATTI SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1996, ANCHE MEDIANTE RIFINANZIAMENTO CON ALTRI ISTITUTI, IN PRESENZA DI CONDIZIONI DI RIFINANZIAMENTO CHE CONSENTANO UNA RIDUZIONE DEL VALORE FINANZIARIO DELLE PASSIVITÀ TOTALI A CARICO DEGLI ENTI STESSI, nel rispetto di quanto previsto nelle originarie pattuizioni contrattuali.
L’articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha aggiunto all’articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, tra l’altro, il seguente periodo: “Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali”.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, i prestiti di scopo concessi dalla Cassa depositi e prestiti “sono destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge o ad altre finalità per le quali è consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento”.
Sul tema occorre anche evidenziare:
1) Delibera Corte Conti Veneto n. 217/2014 “la scelta di estinguere anticipatamente i mutui in essere non è imposta dal legislatore, ma riveste natura discrezionale, dal punto di vista della sana gestione finanziaria”
2) Delibera Corte Conti Veneto n. 111/2018 “in merito la legittimità di ridurre l'indebitamento e attenuare l'impatto delle quote degli oneri passivi sui bilanci in corso e futuri tramite l'estinzione anticipata di proprie posizioni debitorie, in particolare di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, utilizzando, da una parte, la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione e, dall'altra, un nuovo mutuo da assumere con Istituto di credito a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle in essere, previa attenta valutazione della economico-finanziaria dell'operazione. Rientra fra i poteri-doveri (dell'ente) il concreto dispiegarsi della discrezionalità amministrativa nell'adottare scelte sul se e sul come effettuare la ristrutturazione o la progressiva estinzione dei propri debiti, con le correlative opportune cautele e valutazioni concernenti la competenza economica dell'operazione che la sana gestione finanziaria richiede ”. (Lombardia/317/2011/PAR).
3) Atto di Orientamento Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno del 24 gennaio 2019:
- i mutui originari, come ribadito dalla circolare Cdp, devono essere stati contratti in conformità alla normativa in materia di ricorso all’indebitamento tempo per tempo applicabile e devono essere stati destinati, in alternativa: i) al finanziamento delle spese per investimenti individuati ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003 n. 350; ii) alla conversione, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, della legge 448/2001, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti.
- la provvista che si andrà ad acquisire per rifinanziare i prestiti da estinguere deve risultare in perfetta sostituzione, quanto ad importo, del debito residuo del prestito originario al fine di scongiurare un aumento dello stock complessivo di debito finanziario riferibile all’ente.
- l’estinzione anticipata del mutuo precedente e la contrazione del nuovo prestito devono essere deliberate con il medesimo atto.
- l’effettiva estinzione del prestito originario dovrà intervenire nello stesso esercizio finanziario di accensione del nuovo, con conseguente immediata sostituzione del piano di ammortamento del nuovo mutuo a quello precedente