← Indietro

Natura di “Ente Pubblico” ed applicazione del TUSP per le CCIAA

In sede di analisi di un piano di revisione periodica delle partecipazioni di un Amministrazione, la Sezione Campania della Corte dei conti, con deliberazione n. 28/2024/VSG, ha operato alcune considerazioni sull’attribuzione della natura di “ente pubblico” ad un Ente associativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamera regionale).

In particolare, trattandosi di definizione non precisamente circoscritta dall’attuale disciplina, il Collegio ha sottolineato come “il legislatore, dovendosi interfacciare con una realtà socio-economica sempre più complessa ed in rapido mutamento, abbia rinunciato a dettare una nozione unitaria di ente pubblico, componendo un mosaico sfumato ed a tratti evanescente … Ad oggi, infatti, si parla di pubbliche amministrazioni al plurale, ad attestazione della conformazione variegata che tali enti possono assumere, anche e soprattutto in virtù della massiccia attribuzione di funzioni di rilievo pubblicistico a soggetti privati, o comunque non riconducibili al modello tradizionale di ente pubblico”.

Dottrina e giurisprudenza hanno nel tempo fornito una definizione dal “carattere dinamico e cangiante”; la Corte di cassazione ha in particolare indicato “una nozione dinamica e funzionale di pubblica amministrazione, nel senso che il concetto di ente pubblico muta a seconda dell’istituto o del regime normativo che deve essere applicato (Cass. civ., Sez. Un., n. 10244/2021). … La conseguenza di tale “ibridazione” delle forme è il venir meno della tradizionale correlazione tra qualificazione giuridica del soggetto e disciplina applicabile. Il fatto che un soggetto sia formalmente una P.A. non sta a significare che ad esso si applichi esclusivamente il regime pubblicistico. Allo stesso tempo, il fatto che un soggetto formalmente privato eserciti pubbliche funzioni non determina l’applicazione nei suoi confronti di tutta la disciplina amministrativa, ma solo del regime pubblicistico in relazione al quale quel soggetto è considerato pubblico (ad es., solo il D.Lgs. n. 36/2023 se considerato organismo di diritto pubblico).”.

“In un quadro così tratteggiato”, continua la Corte, “si inserisce la tendenza giurisprudenziale a costruire una P.A. “a geometrie variabili” (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Lombardia, n. 283/2021), valorizzando, al fine di chiarire la natura dell’ente nell’ambito del comparto disciplinare di riferimento, indici sostanziali idonei a disvelarne la natura pubblicistica (o privatistica), tra i quali:

In questa direzione si è altresì mossa la Corte dei conti Veneto che, nella deliberazione n. 142/2023/PASP, ha indicato che “le Unioncamere regionali non siano sottoposte agli obblighi di cui all’art. 5, co. 3 e 4 TUSP”.

Tale “dinamica evolutiva … si distacca dal “freddo” dato normativo … Tuttavia, non può omettersi di rilevare che un siffatto modus agendi, volto ad indagare l’essenza ontologica dell’ente esaminato, sembra porsi in diametrale contrasto con il dato normativo di riferimento” di cui all’art. 1, co. 2 del D.lgs. 165/2001 che “nel definire il concetto di “amministrazioni pubbliche” rilevante anche ai fini dell’applicazione del TUSP, include espressamente in tale perimetro “… le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni”. Dunque la Sezione ha confermato l’inclusione nella nozione dell’Ente analizzato, ritenendolo assoggettato anche “alla disciplina contenuta nel TUSP (ivi compresa quella di cui all’art. 20) e, dunque, … all’elaborazione ed alla trasmissione alla Corte dei conti del piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie”, non aderendo così alle diverse considerazioni formulate dalla Sezione veneta.