Nel PIAO fabbisogni di personale anche sul digitale
Il DL 25/2025 in fase di conversione in legge alla Camera dei Deputati, prevede all’articolo 12, comma 5 che il Piano integrato di attività e di organizzazione, adottato dalle pubbliche amministrazioni, determini il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per la sicurezza informatica – nonché per l’innovazione tecnologica con riguardo all’intelligenza artificiale e alla gestione dei big data.
Il comma 5-bis, introdotto in sede referente, prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano, all’interno della pianificazione in materia di formazione, appositi indirizzi in materia di transizione digitale “correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze”.
La previsione è introdotta mediante novella al decreto-legge n. 80 del 2021 (recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”).
In particolare, la novella normativa dispone:
comma 5: all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo all’intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data».
comma 5-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della pianificazione in materia di formazione, definiscono indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze.
La relazione della Camera ricorda che l’articolo 6 del DL 80/2021 ha disposto per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, quale strumento programmatorio che convogli, in un unico atto, una pluralità di piani fino allora previsti.
Tale Piano è di durata triennale (aggiornato annualmente) ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anti-corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.
La novella aggiunge, appunto, la determinazione del fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica.
Siffatta previsione ha ricevuto una riformulazione in sede referente, talché il fabbisogno di personale è volto ad assicurare, oltre alla transizione digitale, una innovazione tecnologica di cui la sicurezza informatica è uno dei profili salienti, così come, ora menzionate, l’intelligenza artificiale e la gestione dei big data.
Del pari in sede referente è stato introdotto un ulteriore comma 5-bis, secondo cui le amministrazioni pubbliche “definiscono, all’interno della pianificazione in materia di formazione, appositi indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze.