Nessun limite all’utilizzo dei resti assunzionali maturati negli anni precedenti per gli enti di minori dimensioni
Fermo restando che la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è da equipararsi ad una nuova assunzione di personale, gli enti di piccole dimensioni (con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti), nel determinare il limite delle capacità assunzionali rispetto alle cessazioni intervenute nell’anno precedente, possono conteggiare tutte le cessazioni avvenute dall’anno antecedente l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 (1° gennaio 2007) e non ancora surrogate con nuove assunzioni. Ciò significa che, per tali enti, tutte le cessazioni intervenute dal 2006 in poi possono essere ricoperte anche in anni successivi a quello immediatamente seguente fino a quando la norma rimane in vigore. Tale capacità assunzionale, inoltre, può essere utilizzata anche in modo frazionato e in diverse annualità fino al totale assorbimento.