Nessuna soglia minima di utile per dichiarare anomala un'offerta negli appalti pubblici
Il Consiglio di Stato ha ribadito un principio consolidato in materia di valutazione delle offerte anomale negli appalti pubblici, stabilendo che non è possibile fissare una soglia minima di utile al di sotto della quale un'offerta debba essere automaticamente considerata incongrua. La decisione, contenuta nella sentenza n. 8145 del 2025, emerge da un complesso contenzioso relativo a una procedura per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento per l'Arma dei Carabinieri del valore di oltre 5,6 milioni di euro.
La controversia ha avuto origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione da parte di un'impresa che contestava la congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, sostenendo che i margini di utile dichiarati fossero irrisori e quindi inattendibili. L'appellante aveva calcolato che l'utile effettivo sarebbe stato di soli 5.588,72 euro, pari a circa un centesimo rispetto ai 508.645,50 euro dichiarati dall'aggiudicataria, configurando secondo la ricorrente una situazione di sostanziale perdita economica.
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello, confermando la validità dell'aggiudicazione e riaffermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Come già stabilito dalla Sezione V con sentenza n. 591 del 27 gennaio 2022, la valutazione della congruità di un'offerta deve considerare tutti i benefici economicamente valutabili che l'aggiudicazione può comportare per l'impresa, anche quando l'utile dichiarato appaia modesto o addirittura nullo.
La Corte ha chiarito che "anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico". Questo principio riconosce che il valore di un appalto per un'impresa non si esaurisce nel mero margine di profitto immediato, ma comprende benefici intangibili di lungo termine che possono risultare strategicamente rilevanti per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato che ha progressivamente affinato i criteri di valutazione delle offerte anomale. Come già precedentemente confermato dalla giurisprudenza in materia: "non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, né l'esiguo utile d'impresa è idoneo a denotare di per sé l'inattendibilità dell'offerta, salvo che non si riduca ad una cifra meramente simbolica".
Il principio affermato dal Consiglio di Stato conferma che la valutazione dell'anomalia deve mantenere carattere globale e sintetico, concentrandosi sull'attendibilità complessiva dell'offerta piuttosto che su singole voci di costo considerate isolatamente.