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Niente esenzione IVA per le certificazioni digitali non collegate a percorsi formativi

Con la risposta n. 201/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le certificazioni di competenze digitali rilasciate da enti accreditati, pur se riconosciute da pubbliche amministrazioni e inserite in bandi ufficiali, non possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20) del DPR 633/1972, in assenza del requisito oggettivo. Ai fini dell'esenzione, l’attività deve consistere in prestazioni didattiche, formative, di aggiornamento o riqualificazione professionale.

Nel caso in esame, l’ente istante è accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, la Regione Gamma e Accredia. Tuttavia, le certificazioni digitali rilasciate non sono collegate ad alcun corso educativo o formativo, come ammesso dallo stesso contribuente.

L’Agenzia ribadisce che:

  • L’accreditamento dell’ente non è di per sé sufficiente a garantire l’esenzione IVA;
  • L’esenzione si applica solo a prestazioni strettamente didattiche o accessorie a queste;
  • Le certificazioni prive di un percorso formativo non soddisfano il requisito oggettivo, anche se richieste in bandi pubblici o riconosciute da enti statali.

La posizione è coerente con precedenti chiarimenti (risposte nn. 487/2021, 750/2021, 57/E/2007) e con il principio di interpretazione restrittiva delle deroghe IVA, come stabilito dalla Corte di Giustizia UE (causa C-319/12).