Niente incentivo funzioni tecniche per gli staff degli amministratori
La Corte dei Conti Campania, con delibera n. 216/2025 ha escluso che i dipendenti ex art. 90 Tuel in staff agli amministratori locali possano essere beneficiari di liquidazione incentivi funzioni tecniche di cui art. 45 Dlgs 36/2023 e All. I.10 stessa norma.
Un Comune ha richiesto un parere in ordine all'interpretazione dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici” come modificato dapprima dal D.lgs. 209/2024 e successivamente dall'art.2 del DL 73/2025 convertito in L. n. 105/2025), in materia di incentivi tecnici al personale dipendente. In particolare, ha chiesto un parere in merito alla possibilità di inserire personale assunto ai sensi dell'art. 90 del D.lgs n. 267/2000 (TUEL) all'interno dei gruppi di lavoro previsti ai fini dell'attribuzione degli incentivi tecnici, tenendo conto anche delle previsioni dell'Allegato I.10 al Codice dei contratti pubblici.
Ad avviso del Collegio la previsione dell'art 90, comma 3 bis TUEL, relativa all'impossibilità di attribuire compiti gestionali agli uffici alle dirette dipendenze degli organi di indirizzo politico, preclude la possibilità di inserire il personale di tali uffici di staff nei gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività remunerabili ai sensi dell'art. 45 e dell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 rientrando queste ultime tra le attività gestionali.
La ratio di tale esclusione si rinviene nella stretta contiguità con gli organi politici essendo agli uffici di staff affidato il delicato compito di coadiuvare i primi nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo; diversamente, ove si consentisse un'osmosi tra funzioni dirigenziali e quelle di supporto e di “facilitazione” nell'esercizio della funzione politica, si finirebbe con il violare la netta voluta separazione dal Legislatore tra i compiti degli organi di governo e quelli della dirigenza di cui all'art. 4 del D.lgs. 165/2001.