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Niente indennità alimentare in caso di sospensione del servizio

ARAN ha affrontate parere (n. 34201/2025) in materia di sospensione del servizio.

DOMANDA

In caso di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni a sei mesi, secondo la vigente disciplina contrattuale, il dipendente ha diritto al riconoscimento dell’indennità cosiddetta “alimentare”?

RISPOSTA

Sulla questione si precisa che le disposizioni contenute nell’art. 3, comma 6, ultimo periodo del CCNL del 11.04.2008 che, come noto, prevedevano il riconoscimento di una voce indennitaria pari al 50% della retribuzione, nei casi di sospensione dal servizio a seguito di procedimento disciplinare, sono state disapplicate con l’entrata in vigore delle nuove norme sulla responsabilità disciplinare contenute nel titolo VII del CCNL del 21.05.2018. Si precisa, inoltre, che nella riscrittura del Codice disciplinare, contenuta all’art. 59 del CCNL 21.05.2018 e successivamente al vigente art. 72 del CCNL 16.11.2022, non è contemplata alcuna casistica in cui venga prevista l’erogazione dell’indennità cosiddetta “alimentare”.