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Non è corretto affidare il servizio rifiuti all'azienda speciale

ANAC con delibera n. 378/2025 ad oggetto “Approvazione atto di modifica della durata della convenzione per la gestione dei servizi ambientali e della durata statutaria dell'azienda speciale, del Piano Strategico Industriale con nuovo piano economico di affidamento (PEFA) e del nuovo contratto di servizio con scadenza 31/12/2038, da parte dei 24 Comuni che detengono partecipazioni nel consorzio-azienda” ha contestato l’affidamento diretto disposto dai comuni trentino in modo non armonico rispetto ai principi nazionali volti alla tutela della concorrenza e il mercato.

L’Autority rileva: Ai sensi degli artt. 18 e 21 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici di cui alla delibera ANAC n. 270 del 20 giugno 2023, che l’affidamento dei servizi ambientali disposto con le suindicate delibere dai 24 Comuni consorziati in favore dell’azienda speciale A., per il periodo 2026/2038, non risulta in linea con la normativa nazionale di settore e si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento tra gli operatori economici

Si rimette, pertanto, alle stazioni appaltanti, sulla base delle criticità emerse, la valutazione di eventuali azioni a tutela dell’interesse pubblico al fine di garantire una gestione dei servizi in esame, a far data dall’1.01.2026, in linea con il vigente quadro normativo, informandone l’Autorità entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente delibera, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del predetto Regolamento.

ANAC evidenzia “le differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, […] anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato”.

La clausola di cui al comma 5 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 201 del 2022 è stata inserita dal legislatore statale per consentire la diretta applicabilità delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 201 del 2022 alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, con il chiaro fine di armonizzare le loro normative con i principi e le norme fondamentali introdotti dalla nuova disciplina statale.

Pertanto, sulla base della citata disposizione di cui al comma 5 dell’articolo in esame, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad adeguare la propria legislazione alla nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui al D. Lgs. n. 201 del 2022 che prevede una DISTINZIONE TRA SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE E NON A RETE, anche ai fini dell’individuazione delle relative modalità di affidamento, definendo all’art. 2, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 201 del 2022 i servizi a rete: “i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un’autorità indipendente”.

Come noto, a seconda della diversa tipologia del servizio da affidare (a rete/non a rete), l’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 201 del 2022 stabilisce infatti le diverse modalità di gestione cui possono ricorrere gli enti locali, ovverossia:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 2000.

La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica consente, pertanto, agli enti locali di affidare un servizio pubblico locale “a rete” solo mediante una delle forme di gestione indicate nelle lettere a), b) e c), del comma 1 del richiamato art. 14.