Non è elusiva l'operazione di conferimento d'azienda e successiva fusione inversa per estinguere un consorzio
Per adempiere ad un obbligo di soppressione previsto da legge regionale, la fusione inversa tra un consorzio partecipato tra enti locali, previo conferimento, alla società controllata ed incorporante, del ramo di azienda per la gestione in house del servizio (precedentemente concesso in affitto alla medesima) non costituisce una fattispecie abusiva ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, sebbene "nella prospettata operazione di fusione non vengono trasferiti elementi organizzativi e/o economico-imprenditoriali che connotino la sostanza economica dell'operazione per entrambi i soggetti, dal momento che il tutto si esaurisce nel far transitare le partecipazioni sociali attraverso l'atto di fusione, anziché cederle direttamente (operazione fiscalmente rilevante), ottenendo lo stesso risultato". Lo chiarisce la risposta n. 123/2020 dell'Agenzia delle entrate.
La riorganizzazione ha come unico e dichiarato fine quello di procedere all'estinzione di un Consorzio - che deteneva la titolarità del servizio ed era socio di maggioranza della società - in seguito all'entrata in vigore della legge regionale che ne ha previsto la soppressione ed assegnare ai Comuni consorziati la quota di partecipazione alla Società ed al servizio.
Per poter raggiungere il suddetto obiettivo economico, viene attuata un'operazione di fusione inversa tra il Consorzio e la Società incorporante - controllata dallo stesso soggetto incorporato - nella quale confluirà l'intero patrimonio del consorzio, costituito principalmente dalle partecipazioni sociali (essendo gli ulteriori elementi patrimoniali attivi in via di dismissione, dato che il consorzio è in stato di liquidazione), oltre che le relative posizioni giuridiche soggettive anche processuali (contenziosi ancora in essere alla data di efficacia giuridica della fusione). Per effetto della predetta operazione straordinaria, le partecipazioni al capitale sociale della Società, attualmente detenute dal soggetto incorporato, saranno assegnate ai Comuni consorziati in proporzione alle quote rispettivamente detenute dai medesimi nel consorzio stesso.
Sulla base degli elementi dedoti nell'istanza di interpello e della relativa documentazione allegata, l'Agenzia ritiene che la fusione inversa non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. La fusione inversa appare, infatti, un'operazione fisiologica per pervenire all'estinzione del consorzio, sancita dalla legge regionale. Il conferimento di ramo d'azienda, pur rappresentando una tappa intermedia per la gestione operativa del servizio non più esercitabile dal consorzio, non aveva consentito il diretto controllo della Società da parte dei Comuni consorziati, a cui provvederà la fusione inversa a seguito dell'estromissione degli altri asset non rilevanti a favore del Comune - socio di minoranza della Società - in base alla legge regionale.
Rimane fermo che l'operazione di fusione inversa dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'articolo 172 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.
Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'istante, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo. .