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Non è possibile, in tesoreria unica, reimpiegare la liquidità eccedente

La Corte Conti Piemonte con delibera n. 105/2026 ha affrontato parere in merito al reimpiego di liquidità eccedente di tesoreria.

I quesiti posti dal Comune sono i seguenti:

- se un Comune possa investire temporaneamente le proprie disponibilità liquide mediante acquisto di titoli di Stato;

- in caso affermativo, quali siano i limiti, le condizioni e i vincoli cui tale attività di investimento è soggetta;

- se gli interessi e gli altri proventi derivanti da tali investimenti possano essere utilizzati liberamente per il finanziamento delle spese dell’Ente, comprese quelle correnti.

Si tratta, dunque, di stabilire se, nell’attuale disciplina legislativa sul sistema di tesoreria unica, sia consentito agli enti locali di investire le proprie risorse finanziarie disponibili in titoli di tato.


La Corte Conti si era più volte pronunciata in senso favorevole durante la vigenza del sistema di tesoreria mista (Sez. reg. contr. Campania delib.ni n 23/2008 e n. 16/2009; Sez. reg. contr. Veneto delib. n. 40/2009; Sez. reg. controllo Lombardia delib. n. 22/2009; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna delib. n. 35/2011; Sez. reg. controllo Toscana delib. n 202/2012 e Sez. reg. contr. Piemonte delib. n. 388/2013) pervenendo alla conclusione che la gestione attiva della liquidità (c.d. cash management) fosse consentita se e in quanto non comportasse una sostanziale distrazione delle risorse rispetto alla destinazione loro impressa dalla legge o dai documenti di bilancio dell’ente, soprattutto in presenza di uno sfasamento temporale tra riscossioni e pagamenti.

Tra le operazioni generalmente ammesse, in quanto integranti le predette condizioni di ammissibilità, la giurisprudenza aveva individuato la sottoscrizione in titoli di Stato e “pronti contro termine”.

Successivamente, però, in seguito all’intervento legislativo di cui all’art. 35, comma 8, D.L. n.1/2012, si è assistito ad un mutamento di orientamento (cfr. Sez. reg controllo Veneto delib. n. 116/2021). Ciò in ragione dell’entrata in vigore del citato art. 35, che aveva previsto la sospensione del regime di tesoreria mista e la reintroduzione del sistema di tesoreria unica tradizionale, limitando, quindi, l’attività dei tesorieri comunali alla cura dei pagamenti e delle riscossioni, senza possibilità di gestire la liquidità dell’ente.

Il giudice contabile, ferme restando le disponibilità rinvenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni (cfr. terzo periodo art. 35 co.8 D.L. n. 1 del 2012), ha ritenuto la gestione attiva delle liquidità incompatibile con il quadro normativo in materia, almeno così come delineato fino al termine di sospensione del sistema di tesoreria mista (prorogato fino al 31 dicembre 2025), essendo il servizio di tesoreria finalizzato “alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie” (cfr. art. 209 Tuel).

A parere del Collegio, l’orientamento espresso dalla Sezione Veneto nella delibera sopra citata appare condivisibile. Come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 311/2012, emessa nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (che sospendeva l’applicazione del regime della tesoreria mista a favore del regime della tesoreria unica) sollevati da varie Regioni, “la stessa rubrica dell’art. 35 (Misure per la tempestività dei pagamenti per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali nonché disposizioni in materia di tesoreria unica), la scelta di sospendere temporaneamente il regime di tesoreria unica cosiddetta mista si inserisce nell’ambito di interventi diretti a garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. Dai lavori preparatori si evince, inoltre, che la disciplina impugnata trova origine nell’esigenza di adottare una modalità di gestione della liquidità che, considerata la gravità dell’attuale situazione economico-finanziaria, permetta alloStato di minimizzare il ricorso al mercato per reperire risorse”.

L’applicazione del sistema di tesoreria unica in luogo di quello di tesoreria unica cosiddetta mista ha consentito, secondo quanto riportato negli atti del giudizio, di far confluire nelle casse dello Stato quasi nove miliardi di euro e, in base alle stime compiute dal Governo, ciò dovrebbe garantire un risparmio nella emissione di titoli, al netto delle spese di interesse da corrispondere agli enti, pari a oltre mezzo miliardo di euro in tre anni. In definitiva, secondo quanto emerge anche dalla relazione illustrativa, con l’art. 35 il legislatore ha inteso perseguire un obiettivo – quello di ridurre il fabbisogno finanziario, con conseguente minor emissione di titoli di Stato – collegato direttamente al controllo delle disponibilità di cassa di tutto il settore pubblico allargato, e quindi per un interesse che riguarda non solo lo Stato, ma tutti i soggetti pubblici.”

Risulta palese che la motivazione principale che ha indotto lo Stato a sospendere il regime di tesoreria mista e, successivamente, ad abrogarlo del tutto, è stata quella di incrementare la liquidità disponibile di risorse finanziarie, incremento che ha consentito di ricorrere in misura minore all’emissione di titoli di debito pubblico per reperire sul mercato le risorse idonee a soddisfare il proprio fabbisogno.

La Consulta afferma, inoltre, che “L’art. 35, nel prevedere la temporanea applicazione a Regioni ed enti locali del regime di tesoreria unica di cui all’art. 1 della legge n. 720 del 1984, senza vincolare o limitare la disponibilità delle somme né incidere sulla loro destinazione, produce l’effetto immediato di riversare liquidità nelle tesorerie erariali, al fine di ridurre il fabbisogno finanziario, cioè l’ammontare per cui lo Stato deve – o ha già dovuto – ricorrere all’indebitamento mediante l’emissione di titoli. La normativa impugnata, dunque, detta una misura di gestione della liquidità, tramite la quale ingenti somme presenti nel sistema bancario vengono depositate nelle Tesorerie provinciali. L’obiettivo dichiarato è quello di emettere una minore quantità di titoli di Stato, contribuendo così a ridurre il differenziale – cosiddetto spread – tra il tasso d’interesse dei titoli italiani e quello, più basso, di titoli emessi da altri Paesi”.

Alla luce dei principi espressi dal Giudice delle leggi, dunque, si può ritenere che uno degli obiettivi principali del sistema della tesoreria unica sarebbe proprio quello di consentire all’Amministrazione centrale di ottenere una maggiore liquidità e, conseguentemente, di ridurre l’emissione di titoli di Stato. In tal senso si è espressa la volontà del legislatore e, pertanto, pur non rinvenendosi un esplicito divieto di acquisto di titoli di stato da parte degli enti locali con le disponibilità liquide giacenti sul conto, questo Collegio ritiene che tale operazione non sia consentita:

infatti, un ipotetico acquisto di titoli si porrebbe in contrasto con lo scopo perseguito della legge, vale a dire la riduzione del ricorso all’emissione di titoli di debito pubblico.

In considerazione del parere espresso in relazione al primo quesito, la Sezione dichiara assorbiti gli altri quesiti.