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Non impugnabilità dell'"avviso di presa in carico"

Con Ordinanza n. 4903 del 25/02/2025, la Suprema Corte ha ribadito la non impugnabilità della comunicazione di presa in carico inviata dall’Agente delle Riscossione.

Nel caso in esame, un contribuente aveva ricevuto un “avviso di presa in carico” da parte dell’agente della riscossione, a seguito di un precedente avviso di accertamento notificato dall’Ente impositore.

Il contribuente aveva proposto ricorso contro l’avviso di accertamento chiedendone l’annullamento “per la nullità della notifica” dello stesso, riservandosi di integrare i motivi del ricorso ex art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, all’esito della produzione documentale di controparte, nel caso in cui fosse divenuto possibile conoscere il contenuto dell’atto accertativo asseritamente mai notificato e le motivazioni della pretesa tributaria.

Avendo ricevuto rigetto del ricorso nei primi due gradi di giudizio, il contribuente proponeva ricorso per cassazione e l’agente della riscossione resisteva.

Il contribuente censurava la sentenza impugnata, con le seguenti motivazioni:

1 - per non essersi pronunciata sull’appello proposto contro la sentenza di primo grado che, pur avendo preso atto della nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, ha rigettato il ricorso perché la contribuente, odierna ricorrente, non aveva dedotto alcun vizio di merito dell’avviso di accertamento, né aveva dedotto la decadenza dalla pretesa impositiva dell’amministrazione.

2 - per avere contraddittoriamente affermato, da un lato, l’ammissibilità del ricorso per irrituale notifica dell’avviso di accertamento e, dall’altro, l’infondatezza del ricorso per non aver formulato contestazioni sul merito della pretesa impositiva.

3 - in quanto la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non ha tenuto conto che nel caso di specie si trattava di un avviso di accertamento impo-esattivo, che sarebbe divenuto esecutivo dopo sessanta giorni dalla notifica. Ne conseguirebbe che se l’avviso di accertamento impo-esattivo non venga portato a conoscenza del contribuente, nessun valido titolo esecutivo potrebbe mai formarsi. Avrebbe pertanto errato la CGT di secondo grado, una volta accertato il vizio di notifica dell’avviso di accertamento, a non annullarlo.

4 - per aver rigettato l’appello nonostante la asseritamente contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado che, pur avendo rilevato il vizio di notifica dell’avviso di accertamento, ha rigettato il ricorso per assenza di deduzioni nel merito della pretesa impositiva.

5 - perché avrebbe violato le regole di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.: l’onere di provare la notifica dell’avviso di accertamento sarebbe spettato all’amministrazione, che non vi avrebbe adempiuto e, ciononostante, la C.T.R. ha affermato che la contribuente non era ignara dei suoi rapporti con l’amministrazione finanziaria.

Rilevato che è lo stesso contribuente, nel ricorso, ad affermare di non aver impugnato la comunicazione di presa in carico notificata dall’agente della riscossione, in quanto detta comunicazione è un “atto non impugnabile”, i giudici della Suprema Corte hanno sottolineato, appunto, che la comunicazione di presa in carico non appartiene al novero degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992;

Infatti, i giudici affermano che: "se si volesse estendere l’impugnabilità ad altri atti lesivi non ricompresi nel novero di cui al citato art. 19 (Cass., n. 8719/2020), deve rilevarsi che la comunicazione di presa in carico dell’avviso di accertamento esecutivo da parte dell’agente della riscossione non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l’ente impositore e quello deputato alla riscossione (cfr. Cass., n. 21254/23): la sua funzione si esaurisce nell’informare la contribuente che un avviso di accertamento esecutivo (nel caso di specie identificato in base al numero) è stato trasmesso all’agente della riscossione.

Senonché, al di là della sua funzione tipica, che lo rende non lesivo e dunque non impugnabile, la comunicazione di presa in carico ha avuto il concreto effetto di far conoscere alla contribuente che un determinato avviso di accertamento, identificato con il numero, era stato emesso nei suoi confronti".

Qualora il contribuente avesse voluto impugnare l’avviso di accertamento, non si sarebbe dovuto limitare a contestare l’invalidità della notifica, in quanto un avviso di accertamento non correttamente notificato è un atto inefficace nella sfera giuridica del contribuente, e dunque non lesivo. Il soggetto che impugna un avviso di accertamento, sostenendo di non averne avuto conoscenza per l’invalidità della notificazione, manca dell’interesse attuale e concreto a ricorrere, che è una condizione dell’azione anche nel processo tributario.

A tal proposito,. la Suprema Corte ha aggiunto che la notificazione non è un requisito di validità dell’atto impositivo (anche impo-esattivo), ma solo una condizione integrativa di efficacia, sicchè l’inesistenza della notifica non determina automaticamente l’inesistenza dell’atto, se di questo il contribuente abbia avuto conoscenza entro i termini decadenziali di legge (vedi, ex aliis, Cass. N.4760/2009; n.13852/2010; n. n.21071/2018; n.26310/2021).