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Non scatta la gratuità se lo status di pensionato interviene in corso di contratto

La Corte dei Conti Emilia Romagna, con parere 84/2026, ha affrontato quesito volto a chiarire se:

- una carica legittimamente conferita in un organo di governo di un ente pubblico economico, controllato da Pubbliche Amministrazioni, a un lavoratore che poi in vigenza della carica vada a maturare i requisiti per poter beneficiare del trattamento pensionistico, abbia come effetto quello di obbligare la prosecuzione della carica in regime di gratuità, oppure se la carica possa essere proseguita con mantenimento del compenso stabilito al momento della nomina;

- se la conclusione di cui al punto precedente possa essere differenziata in relazione al tipo di attività esercitata dall’interessato (lavoratore dipendente o autonomo), al regime pensionistico a cui si accede e/o alla compatibilità del trattamento stesso con la prosecuzione dell’esercizio di libera professione”.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna, ha risposto nei seguenti termini:

- “Alla luce del divieto posto dall’art. 5, c. 9, del D.L. n. 95/2012, il principio di gratuità degli incarichi ivi previsto deve essere inteso nel senso che lo stesso deve trovare applicazione nel solo caso di attribuzione dell’incarico a soggetto pensionato, e non anche nel caso in cui tale status intervenga in corso di contratto”;

- “Ai fini del divieto posto dall’art. 5, c. 9, del D.L. n. 95/2012 per «soggetti già lavoratori privati o pubblici» devono intendersi sia il lavoratore dipendente che quello autonomo”;