Norme per favorire il reclutamento dei giovani nella pubblica amministrazione
Il DL 25/2025 appenda convertito in legge, dispone all’art. 1 comma 1 e all’art. 8 comma 3-bis il riconoscimento ai Comuni, alle Unioni di comuni, alle Province, alle Città metropolitane ed anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di destinare il 15 per cento delle rispettive facoltà assunzionali, al reclutamento a tempo determinato, con contratto di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, di soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore.
Tale percentuale si aggiunge a quella già prevista per i medesimi enti territoriali per l’assunzione, sempre fino al 31 dicembre 2026, di giovani laureati con contratto di apprendistato e di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro e pari, rispettivamente, al 20 per cento delle facoltà assunzionali (e, comunque, per almeno una unità).
Ai fini della formazione del personale così assunto, gli enti territoriali e il Dipartimento della funzione pubblica stipulano un protocollo d’intesa per l’applicazione, entro determinati limiti di spesa, del progetto denominato “PA 110 e lode” volto ad incentivare l’istruzione terziaria dei dipendenti pubblici. La nuova disposizione al comma 1-bis interviene altresì a modificare i requisiti che devono essere posseduti dagli studenti di età inferiore a 24 anni per essere assunti dalle amministrazioni pubbliche, attraverso apposite convenzioni, con contratto di formazione e lavoro.
Il testo della nuova norma DL 25/2025 è il seguente:
Art. 1 comma 1 e comma 1 bis:
1.All’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una ulteriore quota del 15 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, oppure dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ove stretta- mente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, ivi compreso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del per- sonale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono alla stipulazione di un protocollo d’intesa per l’applicazione del progetto denominato “PA 110 e lode” nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».
1-bis. All’articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi » sono sostituite dalle seguenti: « che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in re- gola con il conseguimento dei crediti formativi universitari »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I requisiti per l’ammissione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del ter- mine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura medesima. Possono essere assunti in servizio anche i candidati vincitori che alla data dell’assunzione abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età».
Art. 8 comma 3 bis:
3-bis. All’articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge +21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: « Per » sono inserite le seguenti: « le regioni, »;
b)al terzo periodo, dopo le parole: « accessori del personale » sono inserite le seguenti: «dall’ultimo periodo del comma 1».