← Indietro

Nota integrativa al bilancio consolidato 2024

In vista dell’imminente lavoro sul bilancio consolidato, è utile ricordare l’importanza delle nota integrativa al documento, raccomandata sia dal principio All. 4/4 Dlgs 118/2011, sia dal principio applicato Accrual ITAS 12.


Il principio del Dlgs 118/2011 evidenzia:

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, che indica:

-i criteri di valutazione applicati;

-le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);

-distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

-la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

-la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;

-la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;

-cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;

-per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

-l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:

-della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;

-delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;

-se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria.

-della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;

-della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;

-qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);

-l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l’indicazione per ciascun componente:

a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l’effetto delle esternalizzazioni, dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresivi delle entrate esternalizzate;

b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

c) delle perdite ripianate dall’ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni.


Il principio Accrual ITAS 12, più sinteticamente evidenzia:

Oltre alle informazioni previste in ITAS 1 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio per la nota integrativa, l’amministrazione deve indicare:

a) l’elenco degli organismi che compongono il gruppo consolidato, con indicazione delle quote possedute direttamente dalla stessa e da ciascuno degli organismi del gruppo consolidato;

b) le motivazioni alla base della scelta di consolidare o meno gli organismi del gruppo consolidato;

c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria o organo equivalente;

d) la metodologia di consolidamento per ciascun organismo del gruppo consolidato, evidenziando la percentuale utilizzata per consolidare con il metodo proporzionale.


ITAS 1 invece elenca il contenuto minimo della nota integrativa:

La nota integrativa completa e spiega le informazioni contenute nei prospetti che compongono il bilancio di esercizio.

La nota integrativa fornisce:

a) un commento esplicativo dei dati presentati nei prospetti che compongono il bilancio di esercizio, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro (funzione esplicativa);

b) informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dai prospetti contabili (funzione integrativa).

In nota integrativa, le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l’ordine in cui tali voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

La nota integrativa contiene:

a) una dichiarazione di conformità agli ITAS;

b) l’indicazione della sede e della forma giuridica dell’amministrazione;

c) una descrizione della natura delle principali attività dell’amministrazione;

d) un riferimento alla legislazione di riferimento per le principali attività dell’amministrazione;

e) la denominazione dell’amministrazione vigilante e della capogruppo (laddove esistenti);

f) ogni altra informazione prevista dagli specifici ITAS;

g) la proposta di destinazione del risultato economico dell’esercizio.

Nella nota integrativa sono presentati:

a) i criteri di rilevazione e valutazione delle voci presentate nei prospetti contabili e, in generale, le politiche contabili rilevanti applicate;

b) per specifiche voci presentate nei prospetti contabili, l’eventuale valore determinato con criteri diversi da quelli utilizzati ai fini dell’iscrizione nei prospetti contabili stessi, laddove previsto da un ITAS;

c) il dettaglio delle voci presentate nei prospetti contabili;

d) informazioni che non soddisfano i requisiti per la presentazione nei prospetti contabili, ma che sono significative per gli utilizzatori;

e)altre informazioni utili alla comprensione, alla comparazione e alla verifica delle informazioni presentate nei prospetti contabili.

Nella sintesi delle politiche contabili rilevanti, l’amministrazione indica:

1) i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio di esercizio;

2) la misura in cui l’amministrazione ha applicato le disposizioni transitorie contenute negli ITAS; e

3) le altre politiche contabili utilizzate che sono rilevanti per la comprensione del bilancio di esercizio.

Principali ragioni dell’incertezza nelle stime

Nella nota integrativa, l’amministrazione riporta, alla data di chiusura dell’esercizio, le principali ipotesi riguardanti il futuro e gli altri fattori importanti di incertezza delle stime che possono causare una rilevante rettifica ai valori contabili delle attività e delle passività nel successivo esercizio. Con riferimento a tali attività e passività, la nota integrativa include i dettagli in merito a:

a) la loro natura; e

b) il loro valore contabile alla data di chiusura dell’esercizio.


Delfino & Partners, come ogni anno, redige per conto degli enti locali il bilancio consolidato composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione,
PRODUZIONE DEL FILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN FORMATO XBRL PER LA COMUNICAZIONE ALLA BDAP.

Per prenotazioni: info@gruppodelfino.it