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Note di credito e detrazione IVA

Con principio di diritto n. 5/2020, l'Agenzia delle entrate definisce i tempi per l'esercizio della detrazione dell'IVA addebitata in rivalsa in caso di nota di variazione in diminuzione o nota di credito.
Il principio statuisce che "Al verificarsi di uno dei presupposti per l'emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, per effetto del richiamo all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contenuto nell'articolo 26 del medesimo decreto, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il predetto diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento da cui si può esercitare il diritto medesimo. La nota di variazione, emessa entro il suddetto termine, legittima l'emittente alla detrazione della relativa IVA, originariamente addebitata per rivalsa, ed obbliga il ricevente alla registrazione della stessa, ai sensi del comma 5 del citato articolo 26 del
D.P.R. n. 633 del 1972." Le condizioni a cui fa riferimento il principio sono quelle di cui all'art. 26 comma 2 ovvero quando "un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente". 
Resta il termine di emissione entro un anno dall'effettuazione dell'operazione per le note di variazione emesse, qualora gli eventi di cui sopra si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti ed in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione di maggiore imposta o corrispettivi rispetto al dovuto o ad operazioni inesistenti (art. 26 c. 3)..