Notifiche a mezzo PEC: l’assenza dell’indirizzo del mittente dai pubblici elenchi non determina la nullità della notifica
Con sentenza del 24 aprile 2026, n. 912, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha rigettato l'appello proposto da una società calabrese avverso una pronuncia di primo grado che aveva confermato la legittimità di una cartella di pagamento IMU relativa alle annualità 2012- 2014. La contribuente contestava la validità della notifica della cartella, effettuata via PEC da un indirizzo dell'Agente della riscossione non risultante nei pubblici registri, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa e l'avvenuto pagamento del dovuto.
La Corte ha richiamato il principio, elaborato dalla Corte di Cassazione (cfr. Sent. 18684/2023), secondo cui, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, la notifica a mezzo PEC effettuata da un indirizzo dell'ente creditore non censito nei pubblici elenchi (INI-PEC, IPA, ReGIndE) non è di per sé nulla, non incidendo l'estraneità dell'indirizzo mittente sulla presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa proviene, né sulle possibilità di difesa. Spetta al contribuente dimostrare il concreto pregiudizio arrecato al proprio diritto di difesa. La Corte ha altresì ribadito, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge determina il consolidamento del credito tributario in essa portato, precludendo la possibilità di far valere, in sede di impugnazione dell'atto successivo, vicende relative al merito della pretesa o eccezioni di prescrizione maturate anteriormente alla notifica della cartella medesima.
Nel caso di specie, la Corte ha accertato che la cartella era stata ritualmente notificata via PEC in data 11 ottobre 2019 e che la contribuente non aveva fornito prova di alcun concreto pregiudizio difensivo riconducibile alla provenienza della notifica da un indirizzo non registrato nei pubblici elenchi, essendosi limitata a un'eccezione generica e aprioristica. Ha inoltre rilevato che, non essendo stata impugnata la cartella, il credito si era cristallizzato, con conseguente irrilevanza sia della questione relativa alla notifica dei presupposti atti di accertamento, sia dell'eccezione di prescrizione, atteso che l'ingiunzione di pagamento impugnata era stata notificata entro il quinquennio decorrente dalla notifica della cartella. L'appello è stato dunque integralmente respinto.