Novità sul monitoraggio della performance
L’articolo 6 del disegno di legge “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni” modifica l’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplina il monitoraggio della performance.
Come rileva la nota del Servizio studio della Camera, si tratta della verifica dell’andamento della performance rispetto agli obiettivi programmati, corredata dalla segnalazione della necessità od opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili. Le segnalazioni sono destinate agli organi di indirizzo politico-amministrativo, i quali si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione. Così la disposizione vigente, secondo la quale siffatto monitoraggio è attribuzione degli organismi indipendenti di valutazione.
La nuova disposizione trasferisce la competenza del monitoraggio ai titolari della valutazione. E ricomprende in tale competenza altresì la diretta valutazione dell’esigenza di interventi correttivi. Viene così espunta la previsione di una segnalazione di tali esigenze all'organo di indirizzo politico amministrativo. Del pari, è soppressa la vigente previsione che le variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale, verificatesi durante l'esercizio, siano inserite nella relazione sulla performance e vengano valutate dall'organismo indipendente di valutazione.
In breve, per effetto della novella, il monitoraggio della performance risulta convogliato in capo al dirigente titolare della valutazione, anziché all’organismo indipendente di valutazione.
La novella normativa prevede:
Art. 6. (Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1.All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle » sono sostituite dalle seguenti: « I titolari della valutazione, attraverso le », le parole: « e segnalano » sono sostituite dalle seguenti: « per valutare » e dopo le parole: « in corso di esercizio » sono inserite le seguenti: « da sottoporre »;
b) il secondo periodo è soppresso.
Richiamo art. 6 Dlgs 150/2009:
1.Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c). (1)
2. [Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti nell'amministrazione]. (2)
(1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.
(2) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74.