← Indietro

Nuova disciplina della mobilità volontaria propedeutica al concorso

Il DL 25/2025 emendato dalla Camera dei deputati in sede di conversione in legge, prevede al comma 1, lettera c), dell’articolo 3, con decorrenza dall’anno 2026, una revisione della disciplina del rapporto tra la cosiddetta mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e le procedure concorsuali per il reclutamento di nuovo personale. La lettera c-bis) (inserita in sede referente) reca una novella di coordinamento in relazione alla suddetta lettera c). Il successivo comma 2 reca alcune norme transitorie, per l’anno 2025, in relazione alla novella di cui alla summenzionata lettera c).

Quest’ultima limita al quindici per cento delle facoltà assunzionali delle amministrazioni – con riferimento, come specificato in sede referente, alle facoltà impegnate in ciascun esercizio finanziario – l’ambito di applicazione del principio che subordina la possibilità di espletamento delle procedure concorsuali al previo ricorso alla mobilità volontaria (in luogo dell’applicazione dello stesso obbligo con riferimento al complessivo numero di posti che si intende ricoprire); la novella esclude poi integralmente dall’obbligo in oggetto la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, come aggiunto in sede referente, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta unità e i casi in cui il piano assunzionale dell’amministrazione preveda un numero di assunzioni inferiore a dieci unità; resta ferma la possibilità di previo ricorso alla mobilità volontaria per una quota superiore al quindici per cento; vengono stabilite disposizioni specifiche per il caso di mancato ricorso (con riferimento alla suddetta quota percentuale minima) alla mobilità volontaria e per il caso di mancata adesione alla stessa da parte del personale in posizione di comando presso l’amministrazione interessata al reclutamento (con esclusione, ampliata in sede referente, di alcune categorie di personale in comando). Inoltre, si riformula il già vigente criterio di priorità nell’immissione in ruolo, in base alla mobilità volontaria, per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale (tra le altre modifiche, si espungono dall’ambito del criterio di priorità le ipotesi di fuori ruolo).

La revisione in oggetto non ha effetti su: la norma temporanea che esclude l’obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 202521; la disciplina che, salvo eccezioni, subordina l’avvio delle procedure concorsuali al previo ricorso agli elenchi dei dipendenti pubblici collocati in disponibilità in base all’istituto della mobilità collettiva di ufficio.

La relazione dell’Ufficio studi della Camera evidenzia che nell’ambito della novella di cui al comma 1, lettera c), vengono confermate le norme secondo le quali: l’inquadramento, conseguente all’adesione alla mobilità volontaria, è operato nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l’amministrazione di provenienza; tale inquadramento mediante la mobilità volontaria può essere disposto anche con riferimento ad un’area diversa da quella in cui fosse finora presente la vacanza, nel rispetto del criterio di neutralità finanziaria. A quest’ultimo fine, la novella specifica che è necessaria la previa rimodulazione della dotazione organica, rimodulazione da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.

La novella in esame riformula il già vigente criterio di priorità, nell’immissione in ruolo, in base alla mobilità volontaria, per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale; l’applicazione di tale criterio viene limitata, in primo luogo, ai casi di comando (con esclusione delle ipotesi di fuori ruolo) e, nell’ambito di essi, ai casi in cui il personale in comando sia in servizio presso l’amministrazione interessata da almeno dodici mesi e abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole; inoltre, dal suddetto criterio di priorità vengono esclusi: la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le altre summenzionate fattispecie di esclusione, inserite in sede referente (cfr. anche infra, al riguardo); il personale in posizione di comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati oppure – fattispecie inserita in sede referente – in comando presso gli assessorati alla sanità delle regioni o presso gli uffici ad essi afferenti.

La novella, nell’introdurre la suddetta quota del quindici per cento (determinata in base ai criteri summenzionati), specifica che le posizioni eventualmente non ricoperte nell’ambito di tale quota minima, o nell’ambito del più ampio tentativo di ricorso alla mobilità rispetto a tale limite minimo, sono destinate alle procedure concorsuali. Come detto, la novella non ha effetti su: la norma temporanea che esclude l’obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025; la disciplina che, salvo eccezioni, subordina l’avvio delle procedure concorsuali al previo ricorso agli elenchi dei dipendenti pubblici collocati in disponibilità in base all’istituto della mobilità collettiva di ufficio. La Presidenza del Consiglio dei ministri viene esclusa del tutto dall’obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria; in sede referente, sono stati esclusi dall’obbligo anche l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a cinquanta unità e i casi in cui il piano assunzionale dell’amministrazione preveda un numero di assunzioni inferiore a dieci unità.

La medesima novella di cui alla lettera c), come accennato, introduce alcune norme per il caso di mancato ricorso (con riferimento alla suddetta quota percentuale minima) alla mobilità volontaria e per il caso di mancata adesione alla stessa da parte del personale in posizione di comando presso l’amministrazione interessata al reclutamento.

In particolare, si prevede, per il caso di mancata attivazione delle suddette procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, che siano ridotte nella misura del quindici per cento le facoltà assunzionali per l’anno successivo (con conseguente adeguamento della dotazione organica), che i comandi in essere presso l’amministrazione cessino allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio (in violazione del previo ricorso alla quota obbligatoria di mobilità volontaria) delle procedure concorsuali e che i comandi non possano essere riattivati (neanche con riferimento a personale diverso da quello cessato) per un periodo di diciotto mesi. Tali disposizioni sulla cessazione e sul divieto di riattivazione dei comandi non si applicano al personale in posizione di comando presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati.

Per i casi in cui il dipendente in posizione di comando presso l’amministrazione interessata al reclutamento non presenti la domanda di mobilità, la novella prevede che il comando cessi alla naturale scadenza e che, nei successivi diciotto mesi, il dipendente non possa essere ulteriormente comandato presso alcuna amministrazione. Si consideri l’opportunità di valutare se anche da quest’ultima previsione dovrebbero essere esclusi, per la loro peculiare natura, i comandi presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, con riferimento alla possibilità o meno di un successivo comando presso un ufficio di diretta collaborazione, o equiparato, da parte di un dipendente che, durante una precedente posizione di comando presso altri uffici, non abbia presentato una domanda di mobilità. Una norma inserita in sede referente esclude dall’ambito delle suddette conseguenze, derivanti dalla mancata presentazione della domanda di mobilità: il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando presso l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; in via transitoria, le altre fattispecie di personale in comando presso la medesima Agenzia. Per queste ultime, le disposizioni sulle conseguenze suddette si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario successivo al raggiungimento di un numero di dipendenti di ruolo pari ad almeno il 90 per cento della dotazione organica dell’Agenzia.

Il comma 2 del presente articolo 3 reca, come accennato, alcune norme transitorie in relazione alla novella di cui alla lettera c) del comma 1.

In particolare, si prevede che, per l’anno 2025, le pubbliche amministrazioni, ad esclusione della sola Presidenza del Consiglio dei ministri, inquadrino, nell’ambito di un previo ricorso all’istituto della mobilità volontaria e nei limiti delle facoltà assunzionali (autorizzate a legislazione vigente), il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che: si trovi in posizione di comando; abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio; abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Si consideri l’opportunità di chiarire il rapporto tra tale norma transitoria e la summenzionata esclusione transitoria già vigente, per le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2025, dell’obbligo di previo ricorso alla mobilità volontaria.

Il comma 2 in esame, inoltre, riproduce, con riferimento alla suddetta norma transitoria relativa al personale in posizione di comando, le norme sulla mobilità volontaria poste o confermate dalla suddetta novella di cui alla lettera c) del comma 1 – non sono, in tale ambito transitorio, previste le fattispecie di esclusione inserite nella sola disciplina a regime in sede referente e diverse da quella inerente agli uffici di diretta collaborazione o equiparati30 –, specificando che, per i casi di mancata attivazione della procedura di mobilità entro l’anno 2025, i comandi in essere cessano il 30 aprile 2026, nell’ipotesi in cui la naturale scadenza sia successiva a tale data. Per un profilo critico concernente gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, si rinvia alla parte della scheda relativa alla suddetta lettera c).


Modifica normativa:

A decorrere dall’anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi.

In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l’anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l’anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l’amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall’avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi.

Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell’articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis.

Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale.»