Nuove norme ed incentivi per i Comuni montani
Come già evidenziato in precedente news, segnaliamo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 della Legge n. 131/2025, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. La norma entrata in vigore il 20 settembre.
La legge rimanda ad appositi DPCM (art. 2) per la definizione stessa dei criteri per la classificazione dei Comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali i applicano le disposizioni della legge e per l’individuazione dei Comuni destinatari delle misure di sostegno previste. Sempre l'art. 2 prevede anche una delega al Governo per adottare il riordino delle ulteriori agevolazioni previste in favore dei Comuni montani.
In base alla legge 131/2025 può evidenziarsi che:
-al fine di contrastarne lo spopolamento, viene agevolato il lavoro agile o smart working ex L. 81/2017 (art. 26) nei Comuni montani, riconoscendo un esonero contributivo alle imprese che promuovono il lavoro agile, quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di entrata in vigore della legge. Ai fini dell’accesso all’agevolazione, il lavoratore deve svolgere stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un Comune montano (di cui all’art. 2 comma 2 della L. 131/2025), con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e trasferire la propria abitazione principale e domicilio stabile da un Comune non montano al medesimo Comune montano. L’esonero contributivo è a scalare tra il 2026 ed il 2030 (dal 100% fino ad arrivare al 20%) con dei limiti massimi, nel rispetto degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
-sono promossi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 comma 3 del D.Lgs. 65/2017 nonché incentivi per la natalità nei comuni montani.
In particolare, si prevede che lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a 36 mesi nei Comuni montani, possono promuovere i servizi educativi per l’infanzia – compresi i nidi e micronidi aziendali – mediante soluzioni che soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui l’esigenza di promuovere la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e l’educazione e la cura dei bambini (art. 8);
-per contrastare lo spopolamento, si riconosce un contributo una tantum per la natalità a decorrere dal 2025 (art. 29), nel cui valore non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe di uno dei Comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Il relativo importo, come i criteri, parametri e modalità di concessione, saranno determinati con successivo Decreto del Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, che dovrà essere adottato entro 6 mesi dalla indicata data di entrata in vigore della legge; con tale decreto dovranno, poi, essere stabiliti i criteri, i parametri e le modalità per la concessione del beneficio in questione;
-sono poi introdotte dal capo IV e V misure per lo sviluppo economico e la promozione del territorio.