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Nuove regole in materia di compensazioni applicabili al versamento del saldo IMU/TASI

L'art. 3 del D.L. 124/2019 ha previsto una stretta alle compensazioni dei crediti tributari in F24.
Il comma 1 dispone, sopra i 5.000 euro, la compensazione dei crediti IRES, IRAP e relative addizionali, oltre all'IVA, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
l comma 2 prevede l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per presentare i c.d. "F24 a zero" o contenenti compensazioni, anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA e per i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta. 
Le disposizioni, secondo il comma 3 - che, ad oggi, nel testo al vaglio del Senato, non è stato modificato in fase di conversione - si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Quindi, come avvenuto per i sostituti di imposta già dal 16 novembre e per gli acconti IRPEF in scadenza al 2 dicembre, per il saldo IMU/TASI del 2019, da versarsi al 16 dicembre, i soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in cui vogliano compensare i crediti risultati dalle dichiarazioni fiscali, non potrebbero più utilizzare i servizi di remote banking per presentare l'F24, ma avvalersi solo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate tramite Entratel o Fisconline (per cui occorre accreditarsi), oppure ricorrere ad intermediari autorizzati.
L'utilizzo dei sistemi dell'Agenzia delle entrate è funzionale al controllo che questa fa sui crediti compensati. L'Agenzia delle entrate è infatti autorizzata a sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi i trenta giorni, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.
Sul punto, si segnala che, in applicazione dello Statuto del contribuente, da più parti si ritiene che le nuove disposizioni entrino, di fatto, in vigore nel 2020. Dal punto di vista sanzionatorio, peraltro, l'art. 3 del D.L. 124/2019 prevede la decorrenza delle sanzioni a partire dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020. Sono quindi auspicabili chiarimenti da parte dell'Agenzia, ma, in ogni caso, conviene richiedere l'abilitazione a Fiscoline o Entratel per usufruire dei vari servizi messi a disposizione dall'Agenzia, da ultimo la consultazione delle fatture elettroniche, il cui termine per l'adesione scade al 20 dicembre.