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Nuovi limiti dell'anticipo di tesoreria cambia la previsione di bilancio

In materia di anticipo di tesoreria, l’art. 222 comma 1 Tuel dispone:

1.Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, ENTRO IL LIMITE MASSIMO DEI TRE DODICESIMI delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

La legge 160/2019 all’art. 1 comma 555 (più volte prorogato) dispone:

555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, È ELEVATO DA TRE A CINQUE DODICESIMI PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 2020 AL 2025.

Questo significa che se non ci saranno ulteriori proroghe in legge di bilancio 2026, la deroga di cui sopra finirà il 31.12.2025. Dal 2026 il limite dell’anticipo di tesoreria sarà nuovamente ancorato ai TRE dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente.

E possiamo anche ritenere che, visto il tenore della riforma PNRR 1.11 sulla riduzione dei tempi di pagamento e di tutte le stringenti norme e circolari sul tema, non sembra probabile – o almeno logica - una nuova proroga.

QUINDI IN SEDE DI BILANCIO TECNICO 2026-2028 la previsione di bilancio dell’anticipo di tesoreria a Titolo VII entrata e Titolo V spesa dovrà essere riportata al limite massimo di TRE dodicesimi.