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Nuovi orientamenti applicativi Aran

L’Aran ha pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale tre nuovi orientamenti applicativi concernenti il CCNL del comparto Funzioni centrali, il cui contenuto può interessare anche il diverso comparto delle Funzioni locali, considerata la formulazione letterale identica della relativa disciplina.

Con la formulazione adottata per le assenze ex art. 35, il CCNL non ha inteso vincolare in maniera rigida il diritto all’assenza per l’intera giornata – mediante l’utilizzo cumulato dei permessi – ad una durata minima della prestazione sanitaria, limitandosi a prevedere che il giustificativo dell’assenza riporti l’indicazione oraria relativa alla permanenza del dipendente presso la struttura che eroga la prestazione. È richiesto, dunque, che vi sia una ragionevole corrispondenza tra tale attestazione e l’assenza dal servizio, che potrà costituire oggetto di preliminari uniformi indicazioni applicative da parte dell’amministrazione.

Le casistiche alla base delle richieste dei permessi ex art. 35 del CCNL Comparto Funzioni centrali del 12/2/2018 (e anche art. 35 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018) sono varie e, per tale ragione, non vi è una puntuale elencazione nel testo contrattuale, che si è limitato a fare riferimento all’inclusione, nel periodo di assenza giustificato dai permessi in oggetto, dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Tale previsione si è resa necessaria a causa del vincolo di strumentalità che può verificarsi tra il tempo per le visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici e quello necessario per raggiungere il luogo di esecuzione delle stesse e/o per il rientro alla sede di lavoro, dal momento che anche questo può ricadere all’interno dell’orario di lavoro. Pertanto, nel caso sottoposto, anche se l’ora fissata per la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico si colloca al di fuori dell’orario di lavoro, il tempo di percorrenza, qualora ricada all’ interno dell’orario di lavoro e sia strettamente necessario per raggiungere la sede di esecuzione delle suddette prestazioni all’ora fissata, possa essere egualmente imputato ai permessi di cui all’ art. 35. Vale la pena segnalare che, anche in questo caso, ai fini del riconoscimento del permesso, l’amministrazione potrà valutare la congruità del tempo di percorrenza, sulla base dell’orario di visita o prestazione indicata risultante dall’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo preposto.

La clausola in esame prevede al comma 2 che le ore di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, possono confluire nel conto ore su richiesta del dipendente "entro un limite complessivo annuo individuale". Tale limite si riferisce alle ore che ciascun soggetto può destinare, nell’arco dell’anno, a banca delle ore e non alla giacenza di tali ore sul conto individuale. Pertanto, una volta raggiunto, nell’arco dell’anno, il numero massimo di ore destinabili alla banca delle ore, non sono consentiti, per tale anno, ulteriori reintegri.