Obbligatoria la gara per l'affidamento dei servizi di organizzazione di eventi culturali
Nell'ambito dell'attività di segnalazione e consultiva, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM), con provvedimento n. AS1593, pubblicato nel bollettino n. 27 e sul sito istituzionale dell'Autorità stessa, ha rilevato la violazione delle regole sull'evidenza pubblica nel caso di affidamenti, tramite procedura negoziata, di servizi per il pubblico di cui all'art. 117 del d.lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché di servizi di organizzazione, gestione e promozione di eventi culturali senza previa pubblicazione di un bando di gara, in contrasto con i principi di concorrenza, trasparenza, pubblicità, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento.
Anche qualora ricorressero i presupposti per applicare la procedura eccezionale di cui all’art. 63 del codice dei contratti (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), l’Autorità rileva che l'Amministrazione pubblica debba comunque osservare quanto previsto dall’art. 63, ultimo comma, del codice, che prevede espressamente che le amministrazioni aggiudicatrici hanno il dovere di svolgere una consultazione preliminare fra più operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionandone se possibile almeno cinque se vi sono soggetti idonei in tale numero.
La necessità di procedere a una consultazione preliminare di mercato e all’invito di almeno cinque concorrenti, in caso di ricorso alla procedura negoziata disciplinata dall’art. 63 del codice, è stata altresì ribadita dall’ANAC.
L’Autorità rammenta, altresì, che lo svolgimento di un’adeguata consultazione preliminare di mercato, nelle ipotesi in cui la fornitura o il servizio rivesta carattere di infungibilità, costituisce un passaggio imprescindibile della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in quanto, in ossequio al principio di concorrenza, essa risulta strumentale a verificare se esista un mercato di riferimento e a selezionare gli operatori economici tra i quali scegliere l’affidatario. Nei casi di ricorso alla procedura negoziata disciplinata dall’art. 63, assume particolare rilievo l’osservanza del principio di rotazione, in quanto il rispetto dello stesso mira a garantire la contendibilità degli affidamenti pubblici in contesti di confronto concorrenziale affievolito, e mira altresì ad evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo all’affidatario uscente, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5854/2017).
In conclusione, l’Autorità ricorda che l’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica risulta preordinata soprattutto ad assicurare la piena contendibilità del mercato e la parità di trattamento di tutti gli operatori economici interessati.