Obiettivi di finanza pubblica in scadenza. Non si può escludere la variazione di giunta per motivata urgenza
Scade tra due giorni, il 22 maggio 2025, il termine ultimo per adeguare l’accantonamento a Titolo I spesa in recepimento del disposto dell’art. 1 commi 788 e 789 Legge 207/2024 legge di bilancio 2025.
Come specificato nel Decreto ministeriale attuativo del 4 marzo 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2025, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 i Comuni, le Province e le Città metropolitane iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del decreto, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto con variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio.
Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 1, per gli enti che presentano alla fine dell’esercizio precedente un:
a) disavanzo di amministrazione, costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione;
b) risultato di amministrazione pari a zero o positivo, confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.
Circa l’espressione utilizzata dal Ministero nel decreto attuativo “con atto di consiglio” sono sorte molte preoccupazioni da parte negli enti locali che hanno effettuato variazione di bilancio con atto di Giunta con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art. 175 comma 4 Tuel, non ancora ratificato da parte del consiglio comunale alla data del 22 maggio o addirittura alla data del 30 maggio 2025, termine ultimo scandito da alcune sezioni regionali Corte dei Conti per la trasmissione telematica sulla procedura Con.Te della stessa deliberazione.
Facciamo un passo indietro e analizziamo la norma di cui art. 1 comma 788 e comma 789 Legge 207/2024:
788. I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato.
789. Per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, IL FONDO DI CUI AL PRIMO PERIODO DEL PRESENTE COMMA È ISCRITTO ENTRO TRENTA GIORNI DAL RIPARTO DEI CONTRIBUTI ALLA FINANZA PUBBLICA CON VARIAZIONE DI BILANCIO APPROVATA CON ATTO DEL CONSIGLIO, PER GLI ENTI LOCALI, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario. Le autonomie speciali iscrivono il fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, entro il 31 gennaio 2025, con legge regionale o provinciale. La costituzione del fondo, sul quale non è possibile disporre impegni, è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.
Il fatto che la normativa e il Decreto ministeriale dispongano che la variazione di bilancio sia di competenza del Consiglio comunale non deve stupire, visto che la competenza ad una variazione di bilancio che modifica missione e programma spetta assolutamente al consiglio comunale. Ma si tratta di una variazione di bilancio come un'altra. Non si può escludere a priori – e la norma non lo fa e non può farlo – che si possa applicare l’art. 175 comma 4 e comma 5 del Tuel che dispone:
4.Ai sensi dell'articolo 42 LE VARIAZIONI DI BILANCIO POSSONO ESSERE ADOTTATE DALL'ORGANO ESECUTIVO IN VIA D'URGENZA OPPORTUNAMENTE MOTIVATA, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
5.In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
Non c’è dubbio che la variazione di Giunta debba essere ratificata, da parte del Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla sua adozione. Ma non si può impedire di utilizzare questo strumento, a maggior ragione per Comuni che non sono sempre in condizione di convocare il Consiglio comunale, fermo restando che tale variazione avrebbe dovuto essere effettuata in sede di approvazione del rendiconto 2024.
Semmai, il problema è un altro, ovvero dimostrare la motivata urgenza della deliberazione, posto che la variazione di bilancio deve essere effettuata, ma il Comune ha avuto tempo per convocare il Consiglio comunale ed effettuarla.
Tuttavia, se è vero che il primo riparto del fondo obiettivi di finanza pubblica è stato effettuato il 28 gennaio 2025, poi modificato con DM inserito solo sul sito del MEF il 4 marzo 2025, è altrettanto vero che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 22 aprile 2025.
Il Comune potrebbe avere approvato il rendiconto 2024 il 20 aprile 2025 e non aver avuto modo di convocare successivamente il consiglio comunale per la necessaria variazione di bilancio, che ricordiamo interessa anche le annualità 2026 e il 2027, oltre chè il 2028 e 2029. Ma neppure si può escludere che anche se il Consiglio comunale è stato convocato il 30 aprile 2025 per approvare il rendiconto 2024 abbia avuto modo e tempo di esaminare la variazione di bilancio, o gli uffici abbiano avuto modo e tempo di predisporla.
E' sicuro che tale variazione debba essere approvata dal Consiglio dell'ente, come norma dispone. E a quello ci si arriva, anche mediante ratifica di variazione di bilancio di Giunta adotatta con i poteri del Consiglio comunale, per motivata urgenza, oltre che mediante variazione direttamente approvata dal Consiglio dell'ente.