Obiettivi e indicatori di performance
L’articolo 5 del disegno di legge “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni” novella l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, che ha per oggetto gli obiettivi, rilevanti ai fini della valutazione della performance.
Li prevede distinti in:
-obiettivi generali, determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio ed identificanti, nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;
-obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo (sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative), ed individuati in un piano della performance, in coerenza con la direttiva annuale del Ministro competente. Sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio ed il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.
Gli obiettivi sono connotati dalla disposizione vigente sì che essi siano:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari. Secondo novella ora prevista, la misurabilità degli obiettivi deve essere altresì in termini “oggettivi”;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. Secondo novella ora prevista, le risorse di cui si tratta sono quelle umane, strumentali e finanziarie.
g-bis) in numero tale da definire le priorità “reali” (così il dettato della disposizione) in termini di risultati attesi per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti, e con “peso” correlato alla loro rilevanza;
g-ter) definiti (con riguardo a tutte le lettere sopra ricordate) sì da riferirne la valutazione a profili ed elementi provvisti del più alto grado di oggettività.
Gli obiettivi infine, prevede la disposizione già vigente, sono determinati onde assicurare l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.
La novella normativa:
Art. 5. (Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1.All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: « misurabili in termini » è inserita la seguente:
« oggettivi, »;
b) alla lettera g), dopo le parole: « alla qualità delle risorse » sono inserite le seguenti:
« umane, strumentali e finanziarie »;
c) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
« g-bis) determinati in numero tale da connotare le reali priorità in relazione ai risultati attesi per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione e dei servizi resi agli utenti e con peso correlato alla loro rilevanza;
g-ter) definiti, con riguardo alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis), in modo tale da consentire di ancorare la relativa valutazione a elementi in grado di assicurare il più alto grado di oggettività ».