Offerte plurime nelle gare d'appalto: l'ANAC ribadisce il principio di unicità dell'offerta
ANAC, con la delibera n. 90 dell'11 marzo 2025, ha fornito importanti chiarimenti sul principio di unicità dell'offerta nelle gare pubbliche, confermando la legittimità dell'esclusione di un operatore economico che aveva presentato due diverse offerte economiche nell'ambito della stessa procedura di gara.
Il caso riguardava una procedura negoziata per servizi di accoglienza a favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, dove un concorrente aveva presentato due distinte offerte con ribassi percentuali differenti per due diverse strutture di accoglienza.
L'ANAC ha ribadito che il principio di unicità dell'offerta, sancito dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 36/2023, impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica. Tale principio, sottolinea l'Autorità, è posto a presidio di due fondamentali esigenze: da un lato, garantire il buon andamento, l'economicità e la certezza dell'azione amministrativa, evitando che la stazione appaltante debba valutare più offerte provenienti dallo stesso operatore; dall'altro, tutelare la par condicio dei concorrenti.
La presentazione di offerte plurime, infatti, attribuirebbe all'operatore economico maggiori possibilità di ottenere l'aggiudicazione o di ridurre il rischio di una posizione deteriore in graduatoria, a discapito degli altri concorrenti che, rispettando la lex specialis, hanno presentato un'unica proposta.
L'Autorità ha precisato che la possibilità di presentare più proposte contrattuali può essere ammessa solo se espressamente prevista dalla lex specialis di gara. In assenza di tale previsione, la presentazione di offerte plurime o alternative comporta l'esclusione dalla procedura.
Nel caso specifico, l'ANAC ha evidenziato che nemmeno un chiarimento fornito dal RUP durante la procedura poteva legittimare la presentazione di offerte multiple, in quanto i chiarimenti non possono avere carattere integrativo o modificativo delle disposizioni di gara, dovendo rispettare i principi di trasparenza, pubblicità e par condicio.
La delibera conferma quindi che la presentazione di un'unica offerta rappresenta non solo un obbligo formale, ma un principio sostanziale posto a tutela della concorrenza e della parità di trattamento tra i partecipanti alle gare pubbliche.