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Ok alle assunzioni in esercizio provvisorio se già previste nel piano anno precedente

La Corte dei Conti Puglia, con delibera 37/2020, ha affrontato la richiesta di parere formulata del Sindaco sulla possibilità di procedere, in costanza di esercizio provvisorio, ad assunzioni di Agenti di Polizia Locale previste nel Piano occupazionale 2019, in relazione alle quali le procedure di reclutamento risultano avviate ma non ancora concluse, derogando alla disposizione di cui all’art. 9 DL. n. 113/2016, stante la vigenza del differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020. I magistrati hanno anche ripreso la deliberazione n. 28/2020/PAR -Sezione regionale di controllo per la Campania.

In particolare, la Corte Conti ha rilevato che l’argomento è stato già trattato nella recente deliberazione n. 28/2020/PAR della Sezione regionale di controllo per la Campania, la quale ha chiarito che, in costanza di esercizio provvisorio, occorre rispettare il comma 5 dell’art. 163 TUEL, che consente di poter procedere all’assunzione di spese correnti, come anche quelle relative all’assunzione di personale, nel limite dei dodicesimi.

Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni e le ampie motivazioni dell’intervenuto richiamato parere campano, al quale rinvia, ritenendo inutile riproporre le medesime valutazioni.

La delibera 28/2020 Corte Conti Campania è stata oggetto di diverse interpretazioni, anche perché da una prima lettura non sembrava chiarissimo il concetto di considerare la spesa di personale in esercizio provvisorio ammissibili nel limite dei dodicesimi, se già prevista nel piano assunzionale anno precedente e stanziata a bilancio triennale per l’anno di riferimento