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Omessa o tardiva fatturazione: sanzioni applicabili

Con principio di diritto n. 23/2019, l'Agenzia delle entrate chiarisce le sanzioni applicabili in caso di omessa o tardiva emissione di fatture o lotti di fatture elettroniche.
La sanzione applicabile, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 471/1997 è, per ciascuna violazione:
- fra il novanta e il centottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
- da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
L'Agenzia specifica che potranno trovare applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’articolo 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell’articolo 13 del medesimo D.lgs. (c.d. "ravvedimento operoso").
Solo per il primo periodo di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, non trovano applicazione le sanzioni nel caso in cui la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata o sono ridotte al 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile (si veda la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019).
Si evidenzia che i commi 1 e 2 del'art. 12 DLgs 472/1997 dispongono che "E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo". Tale disposizione potrebbe rivelarsi maggiormente conveniente, rispetto al ravvedimento operoso, in caso di lotti di fatture, considerato che con una sola omissione o invio tardivo, la sanzione (minima) si renderebbe applicabile su ogni singola fattura.