Omesso aggiornamento oneri concessori
Pubblichiamo una nota dell'avv. Maurizio Lucca, Segretario generale enti locali, in tema di omesso aggiornamento oneri concessori.
Gli oneri concessori in ambito edilizio erano considerati entrate a destinazione generica, con lo scopo primario in investimenti (d’ordine primario e secondario), peraltro senza imprimere un vincolo di destinazione, limitandosi a stabilire un “rapporto di commisurazione”: il comma 1, dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR 380/20021 stabilisce, infatti, che «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo».
Per la genericità del vincolo contabile molti interventi normativi hanno consentito, negli anni, l’uso degli oneri di urbanizzazione per finanziare spesa corrente, successivamente (1° gennaio 2018) sono state introdotte norme che hanno imposto specifiche destinazioni, limitandone l’utilizzo (entrate vincolate).