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Oneri per la sicurezza pari a zero e ammissibilità dell’offerta

Il TAR Lazio con la sentenza n. 7694/2025 del 17 aprile decidendo sull’annullamento di una deliberazione con cui veniva comunicata l’aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto e smistamento di materiali documentari tra le biblioteche aderenti al prestito interbibliotecario metropolitano e di tutti i documenti connessi e successivi, si è occupato della legittimità dell’offerta in cui vengono indicati oneri aziendali per la sicurezza pari a zero euro.

La ricorrente, in particolare, con il proprio unico motivo di ricorso lamentava l’illegittimità dell’aggiudicazione per incongruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, nella parte in cui indica oneri aziendali per la sicurezza pari a zero euro ritendo che ciò violi la lex specialis (art. 17 del disciplinare e art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023) e i principi in materia di congruità dell’offerta, nella tesi della ricorrente la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre l’esclusione dell’offerta ovvero, in subordine, ritenere non sufficientemente motivata la giustificazione resa dalla controinteressata in fase di verifica dell’anomalia.

Il TAR ritiene il ricorso infondato, osservando che “secondo un orientamento giurisprudenziale costante e condiviso da questo Collegio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 223; TAR Campania, Napoli, II, 26 aprile 2021, n. 2686), la quantificazione degli oneri di sicurezza in misura pari a zero non equivale alla loro omissione, a condizione che tale dato risulti esplicitamente indicato e sia adeguatamente giustificato” evidenziando, inoltre, che secondo un principio pacifico e consolidato nella giurisprudenza amministrativa “la verifica dell’anomalia non si traduce in un giudizio di merito sull’opportunità tecnica o economica dell’offerta, bensì consiste in un apprezzamento tecnico discrezionale volto a stabilire se l’offerta sia attendibile e sostenibile rispetto all’oggetto dell’appalto, avuto riguardo agli elementi costitutivi della stessa e alle giustificazioni rese dall’operatore economico”.

Il Collegio, pertanto, sottolinea che “la stazione appaltante è chiamata a verificare la complessiva coerenza, serietà e affidabilità dell’offerta, sulla base di un esame globale e sintetico degli elementi forniti, senza dover esigere un dettaglio analitico dei singoli costi, specie quando – come nel caso di specie – si faccia riferimento a assetti organizzativi preesistenti o economie di scala” e da ciò desume che non è “richiesto che ogni giustificazione sia accompagnata da prova documentale minuziosa, essendo sufficiente che l’operatore esponga in modo chiaro e verificabile i presupposti tecnici ed economici che consentano di escludere l’inattendibilità o l’irrealizzabilità dell’offerta”.

Nel caso esaminato dal giudice amministrativo la PA ha richiesto alla controinteressata chiarimenti circa l’indicazione degli oneri pari a zero ottenendo “una giustificazione fondata sulla assenza di incremento organizzativo e di rischio aziendale derivante dall’esecuzione del contratto, in quanto l’appalto si inserisce in un’attività logistica già strutturata, con personale e presidi già disponibili” con allegazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), aggiornato e sottoscritto, dal quale emerge la presenza di misure di prevenzione già operative in azienda, ritenute idonee anche ai fini del servizio oggetto di gara.

La valutazione della stazione appaltante nel caso di specie, pertanto, è fondata su presupposti chiari e risulta immune da profili di illogicità manifesta, travisamento o errore fattuale ed anzi appare coerente con la documentazione acquisita e con la natura e l’entità dell’appalto, che comporta un impiego marginale rispetto alla capacità aziendale dichiarata dall’aggiudicataria.