Onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale
L’art. 24 comma 3 del Dlgs 165/2001 TUPI dispone in merito alla retribuzione dei dirigenti che Il trattamento economico determinato come dai commi 1 e 2 dello stesso articolo remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla normativa, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sonò corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
La Corte dei conti, Sez. giurisdizionale della Marche, con sentenza n. 104/2025 ha sancito che il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, di cui art. 24 comma 3 Dlgs 165/2001, comporta l’impossibilità di remunerare il compenso di un dirigente nominato presidente di una società partecipata dal suo Comune (nomina ora non più ammessa).