Onorifica anche la carica di liquidatore dell’associazione
Con deliberazione n. 355/2019/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia ha ritenuto estensibile anche al liquidatore di un’associazione che riceve contributi dai comuni partecipanti l’applicazione della disposizione che impone la gratuità dell’incarico. Infatti, il comma 2 dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010 sancisce che "la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica".