Paga l'IMU un'area destinata a ombrelloni e sedie sdraio in una concessione demaniale
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 12265 del 01.05.2026, ha affermato che è soggetta ai fini IMU un’area destinata a ombrelloni e sedie sdraio in una concessione demaniale.
Il Comune emetteva un avviso di accertamento d'ufficio per omessa denuncia e versamento IMU relativo all'anno 2015, riguardante una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare e un'area destinata a ombrelloni e sedie sdraio. Il concessionario impugnava l'avviso di accertamento, sostenendo di aver già pagato l'IMU per la stessa annualità e contestando la duplicazione della richiesta, l'illegittimità della rendita catastale attribuita e la tassazione di un'area demaniale priva di diritto reale di godimento.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Salerno rigettava il ricorso, ritenendo legittima la pretesa del Comune e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. Il contribuente presentava appello alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) di Napoli - Sezione Staccata di Salerno, ribadendo i motivi di ricorso e contestando la sentenza di primo grado.
La CTR ha accolto l'appello del concessionario, ritenendo che le opere realizzate fossero precarie e amovibili, quindi, non soggette a IMU; inoltre evidenziava che la struttura non poteva essere considerata un fabbricato accatastabile e che il diritto di superficie non era configurabile. Avverso siffatta pronuncia il Comune è insorto in Cassazione.
La Cassazione ha rilevato, per quanto concerne la questione dell'amovibilità e precarietà dei manufatti, che "le strutture realizzate dalla contribuente per offrire servizi balneari, locale bar cabine gazebo pur se accertate come precarie ed amovibili perché costruite con materiale di legno oltre ad avere rilevanza dal punto di vista urbanistico tanto che è stato chiesto il permesso di costruire (circostanza di cui si dà atto nella sentenza) hanno comunque una capacità reddituale che è ciò che rileva ai fini dell'imposizione fiscale (vedi D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40). Tale nozione di unità accatastabile trova conferma nel D.M. de(l) Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale). L'art. 2 prevede infatti "1. L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonchè gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purchè risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorchè semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale".
In tal senso va, quindi, ribadito il principio secondo cui, la rilevanza, a fini IMU, del possesso delle strutture precarie e rimovibili, comporta la indifferenza, ai fini tributari, della loro eventuale rimozione provvisoria, dovendosi confermare che, in un'accezione tributaria, ai fini del possesso, quale presupposto i.c.i./i.mu., ciò che conta è la possibilità di costruire e mantenere una struttura, sicché la eventuale rimozione provvisoria di una struttura precaria e amovibile, non escludendo la possibilità della sua ricollocazione, è irrilevante a differenza di una rimozione definitiva sfociata in una variazione catastale (vedi Cass.12638/2024).