Parcheggi a pagamento con sbarra senza trasmissione telematica dei corrispettivi
In un'area di parcheggio a pagamento, la macchina con sbarra automatica che consente agli utenti di pagare direttamente la sosta in assenza dell'operatore non eroga alcun servizio, avendo la sola funzione di consentire agli utenti il pagamento della sosta in assenza dell'operatore e, pertanto, in linea con quanto già chiarito con la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016 e con la risoluzione n. 44/E del 5 aprile 2017 (cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento), la stessa non è riconducibile tra le "vending machine" e non è, dunque, assoggettabile agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Il corrispettivo per il servizio reso non è soggetto, altresì, agli obblighi di cui al precedente comma 1 del citato articolo 2, ovvero della trasmissione telematica dei corrispettivi, poiché trattasi di operazioni ricomprese tra quelle elencate dall'articolo 2 del decreto del Presidente ella Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 [già escluse dall'obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale] che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, ferma la necessaria annotazione nel registro dei corrispettivi, ha sottratto dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. Alla lettera gg) dell'articolo 2 del citato dPR sono elencate, infatti, "le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto" (cfr la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020). Resta, in ogni caso, la facoltà di procedere su base volontaria all'invio dei corrispettivi mediante apposito registratore telematico o procedura web dell'Agenzia delle entrate (documento commerciale online)", nonché l'obbligo di emettere fattura a fronte di specifica richiesta dei clienti (si veda, sul punto, quanto già chiarito dalla risoluzione n. 86/E dell'11 marzo 2008). Lo chiarisce la Risposta n. 131/2020.