Pareggio di bilancio ed equilibri di bilancio
In merito alla vigenza delle disposizioni normative di cui Legge 243/2012, disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, la ragioneria Generale dello Stato, con Circolare n. 5/2020 ha richiamato la delibera Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 20/SSRRCO/QMIG del 17 dicembre 2019, dove è stato affermato:
1) “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)”, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l’integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo pluriennale vincolato;
2) “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento”.
Tale pronuncia fa sorgere il dubbio se il singolo ente territoriale sia tenuto al rispetto non solo degli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche di quello di cui all’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma senza debito).
In merito la Ragioneria Generale dello Stato ha rilevato innanzitutto che in caso di mancato rispetto dei richiamati equilibri, le disposizioni vigenti prevedono l’immediata adozione di adeguate misure di rientro, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Inoltre, RGS ha precisato quanto segue:
- l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza
con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;
-sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);
- il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall’art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
- nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.
Tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, dell’equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’art. 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021. Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi.
Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall’art. 1, comma 821, legge n. 145 del 2018).
Venerdì prossimo 7 novembre, dalle ore 9 alle ore 17, svolgeremo webinar specifico sul tema PAREGGIO DI BILANCIO ED EQUILIBRI DI BILANCIO -analisi aggiornata della legge 243/2012 e del Dlgs 118/2011.
Nel corso del webinar sarà ripreso il percorso degli equilibri di bilancio ai fini pareggio e degli equilibri finanziari pluriennali, necessari per garantire la continuità dell’ente.