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Parifica conto agenti contabili si basa anche su elementi esterni

La Corte dei Conti Sicilia Sezione giurisdizionale, con Sentenza n. 250/2025, ha evidenziato aspetti importanti sulla parifica agenti contabili.

La parifica “deve basarsi sulle scritture dell'amministrazione o su altri elementi contabili in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della norma un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall'agente contabile stesso; la “parifica” non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali “esterne” in possesso dell'amministrazione. Negli altri termini, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell'amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell'ente (reversali d'incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture)” (C. conti, sez. giur. Reg. Siciliana, inviata. N. 432/2020).

Tale dichiarazione, tuttavia, non si sostanzia soltanto in una attestazione positiva, ben potendo verificarsi, invece, l'eventualità di una “parificazione con esito negativo”. L'omessa parificazione, dovuta al mancato esercizio dell'attività di controllo dell'Amministrazione sul conto presentato dall'Agente contabile e dalla quale scaturisce l'improcedibilità del giudizio di conto, deve, infatti, essere tenuta distinta dalla ipotesi in cui sebbene detto controllo venga esperto dall'Amministrazione quest'ultima, non ritenendo corretta la gestione dell'Agente contabile, concluda per un esito negativo della parità (cfr. C. conti, ex multis: Sez. giur. Piemonte, sent. n. 463/2019; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. nn. 98 e 288 del 2023, n. 94/2025).

Ne consegue che la parifica con esito negativo di un conto giudiziale integra, comunque, la condizione di procedibilità che ne consente l'esame da parte del Collegio (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, inviato. N. 98/2023, confermata anche sul punto da Sez. App. Reg. Siciliana, inviata. N. 61/A/2024).