Partecipate: l’organo amministrativo collegiale è da valutare anche sulla base dello stato di salute
Nell’esaminare l’atto di un Ente locale di nomina di un organo amministrativo collegiale per la propria partecipata, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione n. 42/2025/VSG) ha richiamato la disposizione dell’art. 11, co. 3, del D.lgs. 175/2016, ai sensi del quale tale scelta deve essere supportata da ““specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa” che tengano anche “conto delle esigenze di contenimento dei costi””.
Nel caso di specie, la Magistratura contabile ha osservato che la motivazione addotta dall’Amministrazione per sostenere la scelta a livello teorico “sarebbe apprezzabile in ragione del complesso dell’azione aziendale e delle molteplici attività svolte alla Società che si caratterizza operativamente quale società multiservizi”. Tuttavia la decisione presa avrebbe dovuto altresì tenere in considerazione “la situazione di crisi in cui versa (e versava all’atto delle decisioni assembleari) la Società”. Sebbene la situazione della stessa risultasse in miglioramento, infatti, “il Collegio non può esimersi dal rilevare che l’Ente locale (socio “totalitario”) in ragione della nota situazione della Società (ben conosciuta in quanto risalente al 2019) avrebbe dovuto valutare l’adozione di un modello di governance basato sull’amministratore unico quantomeno in ragione della evidente necessità di realizzare il massimo contenimento dei costi aziendali nel contesto di un conclamato stato di crisi ovvero dar conto delle ulteriori, specifiche ragioni che, in presenza di una palese crisi d’impresa, avevano indotto nella decisione di proseguire sulla strada del consiglio di amministrazione”.