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Passerà nel DL 39/2024 l'emendamento sul PEF Rifiuti e sulla TARI

L'emendamento che prevede la proroga delle delibere di approvazione del PEF Rifiuti, dei regolamenti della TARI e della Tariffa corrispettivo al 30 giugno 2024. era stato inserito nell'art. 41 bis introdotto dal DDL 1110 Atto Senato, di conversione del DL 19/2024, non è stato approvato in Commissione al Senato, ma è stato ripresentato dal Governo nel ddl di conversione in legge del DL 39/2024.

In particolare, l'art. 41-bis. (Proroga termini deliberazioni Tari) era così formulato:

In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.

Il nuovo emendamento al DL 39/2024 è così formulato:

1.Limitatamente all’anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021, come convertito in L. 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.

2.In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al primo periodo, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. L’eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l’ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all’anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Rettifichiamo quindi una precedente comunicazione diffusa per qualche ora.