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Passaggio da TARSU a TIA1 illegittimo dopo il 29 aprile 2006

La Cassazione, con la sentenza n. 11212/2020, ritiene illegittimo il passaggio da TARSU a TIA1 se avvenuto dal 29 aprile 2006 (entrata in vigore del nuovo codice ambientale) al 31 maggio 2006 (termine adozione bilancio di previsione), in quanto con l'abrogazione della Tariffa di cui all'art. 49 d.lgs. 22/1997, operata dal D.Lgs. 152/2006, non era più possibile istituirla, restando in vigore solo le discipline regolamentare previgenti, intesi come regolamenti TARSU. La questione, con riferimento alla medesima delibera comunale, è stata tuttavia oggetto di altri interventi della Cassazione, che hanno avuto esiti contrastanti. La Corte aderisce a quello numericamente maggioritario, ma altre pronunce sostenevano che l'articolo 264 del Dlgs 152/2006 prevedeva la sostanziale ultrattività della precedente disciplina attuativa sui rifiuti, tra cui andava ricompresa anche la disciplina transitoria di cui al Dpr 158/1999 che consentiva ai Comuni di istituire in via sperimentale la Tia in sostituzione della Tarsu. 
Sul punto, tuttavia, rimangono dei dubbi, considerato che la TIA 2 sarebbe divenuta operativa molto dopo e, fino al 2007, il Legislatore intervenne con il blocco del passaggio a Tariffa, blocco che non sarebbe stato, a questo punto, necessario.