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Passi carrai a raso

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21714/2022 ha rilevato che Il presupposto della debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) – oggi Canone Unico Patrimoniale - è dato dall'occupazione, per quanto qui rileva, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, come desumibile dall'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, ove posto a confronto con l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 (la cui violazione, unitamente al disposto dell'art. 46, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992 e dell'art. 44 del d.lgs. n. 507/1993 -da ritenersi ancora in vita, secondo quanto osservato da questa Corte, Cass. n. 18557/2003 in tema di TOSAP, "per la sua parte costitutiva o definitoria dell'accesso a filo con il manto stradale"- il ricorrente ha denunciato).

Al riguardo la Corte ha puntualizzato -con riferimento alla TOSAP ma con valenza anche per il COSAP data l'identità di presupposti tra tassa e corrispettivo- che "L'art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993 definisce i passi carrabili "quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata".

Quindi, la nozione normativa di "passo carrabile", desumibile dall'art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993, ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni Corte di Cassazione - copia non ufficiale di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private. Sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti " a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada " (Cass. n. 16913 del 2007). I passi carrabili "a raso" mancano di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (Cass. n. 16733 del 2007). Ai fini della tassazione assumono rilievo le modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l'accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l'interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale" (Cass. n25345/2020).