PEF rifiuti 2026-2029 da caricare sul portale Arera entro il 30 settembre
L’art. 7 della delibera Arera n. 397/2025 (metodo tariffario MTR-3 periodo regolatorio 2026-2029) prevede “Predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione”. Il comma 6 dispone che la trasmissione all’Autorità del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029 avviene da parte dell’Ente territorialmente competente, entro 60 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2026.
La determina Area n. 1DTAC/2025 del 07.011.2025 (sull’approvazione degli schemi tipo) al comma 1.2 prevede che gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione all’Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF (mettendo i medesimi a disposizione anche dei gestori interessati), tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
a) il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui al precedente comma 1.1;
b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente alinea e dei corrispettivi per l’utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026.
Articolo 7 Predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione
7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2026.
7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, secondo quanto previsto al precedente articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato, in tempo utile per il rispetto dei termini di cui ai commi 7.5 e 7.6.
7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:
a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.
7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L’attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all’Autorità:
a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
b) con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.
7.6 La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene:
a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2026;
b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2026.
(… omissis..)