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PEF rifiuti solo sul modello ARERA

Il Consiglio di Stato, con Sentenza 9 dicembre 2025, n. 9677 ha confermato che il PEF – piano economico finanziario – in materia di rifiuti deve essere necessariamente redatto secondo lo schema definito da ARERA, di cui Dlgs 201/2022 art. 7 comma 1 che dispone:

Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2

L’obbligo di utilizzare il PEF Arera si applica anche ai gestori delle attività servizio rifiuti.


Per il 2026, Comuni e gestori devono impostare il PEF secondo quanto indicato nella delibera ARERA n. 397 del 05 agosto 2025 - Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3): calcolo costi servizio rifiuti e riflessi sulla tariffa TARI – TARIP. ALLEGATO A. Il provvedimento approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. L’obiettivo strategico è riconoscere i costi efficienti del servizio di gestione dei rifiuti e determinare le tariffe alla luce del paradigma della Circular Economy.

Delfino & Partners redige per conto dei Comuni il PEF Rifiuti MTR-3. Per ricevere la descrizione del servizio inviare mail a: info@gruppodelfino.it