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Penale per ritardata ultimazione lavori - Il parere del MIT

Una Stazione Appaltante si rivolgeva al Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 145, comma 7, del DPR 207/2010 che prevedeva l'ammissibilità della disapplicazione totale o parziale delle penali per ritardata ultimazione dei lavori quando manifestamente sproporzionate, fosse possibile far riferimento all'art. 1384 del codice civile che prevede un analogo meccanismo di riduzione della penale in funzione dell'effettivo interesse del creditore.

Il MIT con Parere n. 3430/2025 ha risposto alla predetta richiesta precisando che l'abrogazione dell'articolo 145, comma 7, del DPR 207/2010 ha eliminato la possibilità per l'esecutore di richiedere, con un'istanza motivata, la riduzione della penale qualora risultasse manifestamente sproporzionata. Nel nuovo art. 126 del Codice dei Contratti Pubblici non è prevista l'ipotesi della disapplicazione, totale o parziale, delle penali. Riguardo al ricorso all'art. 1384 del codice civile, il MIT rileva che rappresenta una disposizione non sovrapponibile alla disciplina delle penali nel codice dei contratti pubblici, come anche evidenziato da ANAC nella delibera n. 73 del 17 gennaio 2024. Infatti nell'art. 1382 c.c. la penale è legata all'inadempimento o al ritardo dell'adempimento, mentre il Codice appalti ne dispone l'applicazione a carico dell'esecutore nel solo ed unico caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni. Inoltre la c.d. reductio ad aequitatem civilistica presuppone un intervento dall'esterno del giudice, che può ridurre la penale con una pronuncia costitutiva. Qualora si volesse ricorrere a questa possibilità, dunque, sarebbe necessario un intervento in autotutela sui documenti di gara, disciplinando in modo specifico la possibilità di riduzione e le relative condizioni. Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni in rapporto al caso concreto.