Per finanziare un debito fuori bilancio serve comuque il riconoscimento consiliare anche in presenza di previo accantonamento
La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 160/2025, ha confermato che per riconoscere e poter finanziare un debito fuori bilancio occorre comunque portare in consiglio comunale la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, anche se in precedenza l’ente aveva provveduto ad accantonare risorse a fondo passività potenziali.
La richiesta di parere attiene alla corretta gestione di una obbligazione pecuniaria sorta in assenza di previo vincolo contabile (impegno) in bilancio, nonostante la medesima obbligazione fosse stata oggetto di convenzione autorizzata dall'Ente e, specificatamente, alla possibilità di far fronte a tale obbligazione utilizzando risorse già accantonate a rendiconto, in alternativa al formale riconoscimento consiliare del debito fuori bilancio.
La Sezione regionale, sulla richiesta di parere, delibera che non è consentito procedere al pagamento delle somme dovute mediante utilizzo diretto delle risorse accantonate in rendiconto, in assenza di un formale impegno di spesa, senza il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000, trattandosi, quest'ultimo, del solo meccanismo di sanatoria contabile previsto nel caso di violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL.